F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 130/TFN – SD del 16 Febbraio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 15365/178pf22-23 GC/SA/mg del 27 dicembre 2022, depositato il 4 gennaio 2023, nei confronti del Sig. Giovanni Picerno + altri – Reg. Prot. 108/TFN-SD
Decisione/0130/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0108/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Carlo Purificato – Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15365/178pf22-23 GC/SA/mg del 27 dicembre 2022, depositato il 4 gennaio 2023, nei confronti del Sig. Giovanni Picerno, della Sig.ra Gergana Borisova Iliycheva, nonché nei confronti della società SSDSRL Women Matera Città Sassi,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 27 dicembre 2022, depositato il 4 gennaio 2023, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il Sig. Giovanni Picerno, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SSDSRL Women Matera Città Sassi, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e 22, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nella qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, allegato alla richiesta di tesseramento, un certificato di residenza falso; nonché per avere omesso di comparire dinanzi agli Organi della Procura Federale, nonostante regolare e formale convocazione, ripetuta per due volte;
- la Sig.ra Gergana Borisova Iliycheva, calciatrice tesserata per la società SSDSRL Women Matera Città Sassi, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e 22, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa, all’atto della richiesta di tesseramento, fornito un certificato di residenza falso; nonché per avere omesso di comparire dinanzi agli Organi della Procura Federale, nonostante regolare e formale convocazione, ripetuta per due volte;
- la società SSDSRL Women Matera Città Sassi, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giovanni Picerno e Gergana Borisova Iliycheva, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 30 settembre 2022, la Procura Federale iscriveva, nel relativo registro al n. 178 pf 22-23, il procedimento disciplinare avente ad oggetto “Segnalazione dell’Ufficio Tesseramento della FIGC in ordine ad una presunta irregolarità del certificato anagrafico della calciatrice Iliycheva Borisova Gergana depositato dalla società SSDSRL Women Matera Città Sassi”.
Nel corso dell’attività istruttoria, veniva acquisita, oltre alla segnalazione trasmessa dall’Ufficio Tesseramento, diversa documentazione ritenuta di particolare valenza dimostrativa e, in particolare, il certificato di residenza della calciatrice estratto presso l’anagrafe, nonché quello rilevato tramite QR Code.
Veniva altresì disposta l’audizione del Presidente della società SSDSRL Women Matera Città Sassi, all’epoca dei fatti, Sig. Giovanni Picerno, nonché della calciatrice Iliycheva Borisova Gergana, i quali però, pur convocati per due volte, non si presentavano.
All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 22.11.22, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, notificava l’avviso di conclusione indagini.
Non essendo pervenute memorie, la Procura Federale, in data 4.01.23, notificava alle parti l’atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 26.1.23, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.
All’udienza del 26.1.23, svoltasi in videoconferenza, partecipavano per la Procura Federale l’Avv. Enrico Liberati, mentre nessuno compariva per le parti deferite.
Preliminarmente, il Presidente segnalava al rappresentante della Procura Federale che tutte le notifiche del presente procedimento, ivi comprese le convocazioni degli odierni deferiti per le disposte audizioni, non risultavano effettuate presso il vigente indirizzo Pec della società, come modificato, in data 15 luglio 2022, in occasione di un cambio di denominazione sociale.
Preso atto di tale circostanza, l’Avv. Liberati chiedeva un rinvio al fine di espletare le opportune verifiche. Il Tribunale, in accoglimento dell’istanza della Procura Federale, rinviava al 9 febbraio 2023 ore 11:20.
Il dibattimento
All’udienza del 9.2.23, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale e nessuno compariva per le parti deferite.
Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, nel confermare l’errata identificazione della Pec utilizzata per le notifiche, chiedeva di essere rimesso in termini, “trattandosi di errore scusabile”, avendo effettuato ogni comunicazione presso un indirizzo Pec rinvenuto sulla visura della Camera di Commercio.
La decisione
Il Tribunale ritiene che il deferimento vada dichiarato improcedibile per i motivi appresso specificati.
La vicenda in oggetto trae origine da una segnalazione dell’ufficio tesseramento, non presente in atti, trasmessa alla Procura Federale in data 9.9.2022, con la quale si chiedeva di verificare l’autenticità della documentazione (Certificato di residenza) depositata dalla società SSDSRL Women Matera Città Sassi, - già Match Point Matera srl - militante nel girone C del campionato nazionale di serie C femminile, in occasione del tesseramento della calciatrice Iliycheva Borisova Gergana per la stagione sportiva 2022 2023.
L’attività istruttoria condotta dalla Procura Federale consentiva di accertare palesi incongruenze nel suddetto certificato; come evidenziato nella relazione finale del Collaboratore della Procura, il QR Code, apposto sul documento, risultava in realtà riconducibile al certificato di residenza di tal Martoccia Fortunato, emesso dall’anagrafe del Comune di Matera.
Dalla comparazione dei due certificati, apparentemente identici per redazione e forma, emergevano altresì difformità, oltre che nei dati anagrafici dei due soggetti ivi riportati, anche per il protocollo ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente): quello prodotto dalla SSDSRL Women Matera Città Sassi aveva il protocollo n. 975986152, mentre quello rilevato attraverso la scansione del QR Code il n. 621493283.
Veniva altresì acquisito, presso l’anagrafe del Comune di Milano, il certificato di residenza della calciatrice Iliycheva Borisova Gergana, risultata residente in XXXXXXXXXXXXXX (e non in XXXXXXXXXXXXXX). Dall’esame della documentazione acquisita, si evinceva inoltre, non solo una difformità tra i Codici Fiscali, ma, soprattutto, che la calciatrice aveva presentato richiesta di iscrizione nei registri anagrafici del Comune di Matera solo in data 14.9.22, quindi successivamente alla richiesta di tesseramento del 9.9.22.
Alla luce di tali risultanze, il rappresentante della Procura Federale convocava, in due occasioni, la calciatrice ed il Presidente della società, i quali, però, omettevano qualsivoglia riscontro.
Occorre osservare che entrambe le convocazioni, da quanto si evince dalle ricevute versate in atti, venivano effettuate presso l’indirizzo Pec matchpointmatera@pec.it.
Al suddetto indirizzo venivano trasmessi altresì tutti gli ulteriori atti del presente procedimento, ivi compreso l’avviso di udienza. Tanto premesso, occorre rilevare che risulta versata in atti, in luogo del Foglio di Censimento, la “domanda di mutamento di denominazione sociale e/o trasferimento di sede sociale”, con la quale la società Match Point Matera Srl, in data 15.7.22, presentava al competente Comitato Regionale Basilicata la domanda di mutamento di denominazione sociale in SSD Women Matera Città Sassi, ove era indicata la nuova sede ed i nuovi indirizzi mail e, per quanto di interesse, la Pec materawoman@pec.it. Tale modifica di denominazione (e della relativa sede), da quanto può evincersi dall’estratto della AS 400, in atti, risulterebbe registrata in data 20.7.22.
Si rileva inoltra che anche sulla richiesta di tesseramento della calciatrice Iliycheva Borisova Gergana per la società SSD Women Matera Città Sassi, depositata in data 9.9.22, risulta indicata, quale indirizzo di corrispondenza, la pec materawoman@pec.it. Appare pertanto evidente che tutte le comunicazioni effettuate in questo procedimento devono ritenersi irrituali e non conformi al dettato di cui all’art. 53 CGS, non essendo state eseguite presso l’indirizzo Pec formalmente comunicato dalla società in data 15.7.22, nonché in data 9.9.22, in occasione del tesseramento della calciatrice deferita, quindi in epoca precedente all’instaurazione del presente procedimento.
In virtù di dette evidenze documentali, il Tribunale, tralasciando ogni considerazione in ordine alle cogenti tempistiche procedimentali, non ritiene di poter accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla Procura Federale.
Come è noto la giurisprudenza endofederale, così come quella ordinaria, riconoscono la possibilità di una rimessione in termini per errore scusabile, ritenendola però un istituto di carattere eccezionale, atteso che introduce una deroga al principio della perentorietà dei termini; a norma dell’art. 37 del Codice del Processo Amministrativo, mutuabile ai fini della definizione dell’istituto, “il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”.
Alla luce di tali principi, l’istituto non appare applicabile al caso di specie, essendo noto all’ufficio di Procura, in quanto rinvenibile nei documenti ufficiali acquisiti nel corso dell’attività istruttoria, il corretto indirizzo Pec presso il quale, ai sensi dell’art. 53 CGS, effettuare le relative comunicazioni.
Nella vicenda in esame, la società ha infatti tempestivamente e correttamente comunicato agli Organismi federali il nuovo indirizzo Pec, sia nella richiesta di modifica della denominazione sociale, sia nella richiesta di tesseramento della calciatrice (peraltro oggetto del presente procedimento), come si evince dalla documentazione versata in atti dalla stessa Procura Federale.
Sotto tale profilo, occorre ricordare che l’art. 53 CGS prescrive che “tutti gli atti del procedimento (…) sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata; (…) per le persone fisiche, all’indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza comunicato all’atto di tesseramento; (…) per le società, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all’atto dell’affiliazione o del rinnovo della stessa”.
L’indicazione di diversa Pec risultante dalla visura della Camera di Commercio, peraltro aggiornata al 19.7.22, non può assumere pertanto alcuna rilevanza in sede di procedimento disciplinare, essendo tale documento del tutto eccentrico rispetto al dettato dell’art. 53 CGS.
Ritiene pertanto il collegio che l’irritualità di tutte le notifiche effettuate alle parti, e, in particolare, le convocazioni per le disposte audizioni, la comunicazione di conclusione indagini, il deferimento e, da ultimo, l’avviso di fissazione dell’udienza, imponga una pronuncia di improcedibilità del deferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il deferimento improcedibile.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Carlo Sica
Depositato in data 16 febbraio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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