F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 131/TFN – SD del 16 Febbraio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 17384/172 pf 22-23/GC/PM/ep del 27 gennaio 2023 nei confronti deL Sig. Nicola Giordanelli + altri – Reg. Prot. 118/TFN-SD

Decisione/0131/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0118/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente

Claudio Croce – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 16 febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17384/172 pf 2223/GC/PM/ep del 27 gennaio 2023 nei confronti dei Sigg.ri Nicola Giordanelli, Antonello Milia, Giovanni Pietro Pilo, nonché nei confronti delle società CUS Sassari, ASD Marzio Lepri Torres e US Atletico Uri,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 27 gennaio 2023:

1. il Sig. Giordanelli Nicola, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società c/o CUS Sassari, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società Torres srl, già ASD Torres Calcio, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

2. il Sig. Milia Antonello, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società ASD Marzio Lepri Torres, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società Torres srl, già ASD Torres Calcio, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale;

3. il Sig. Pilo Giovanni Pietro, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società US Atletico Uri, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 della FIGC - SGS stagione sportiva 2021-2022, per aver consentito e non impedito la partecipazione della propria società al torneo di calcio giovanile "La Nuova Sardegna", organizzato dalla società Torres srl, già ASD Torres Calcio, svoltosi a Sassari, presso lo stadio comunale "Vanni Sanna", dal 20 giugno 2022 al 3 luglio 2022, con la partecipazione di 17 società affiliate alla FIGC, senza la prescritta autorizzazione federale.

4. Le società CUS Sassari, ASD Marzio Lepri Torres e US Atletico Uri, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del CGS per le condotte ascritte ai rispettivi propri presidenti e rappresentanti legali, Sigg.ri Giordanelli Nicola, Milia Antonello e Pilo Giovanni Pietro, come descritte nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale, i Sigg.ri Nicola Giordanelli, Giovanni Pietro Pilo e le società CUS Sassari e US Atletico Uri hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro Boscarino per la Procura Federale, l’Avv. Giuseppe Meazza per il Sig. Giovanni Pietro Pilo e la società US Atletico Uri, e l’Avv. Ignazio Vargiu per il Sig. Nicola Giordanelli e la società CUS Sassari; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Nicola Giordanelli, giorni 60 (sessanta) di inibizione;

- per il Sig. Giovanni Pietro Pilo, giorni 60 (sessanta) di inibizione;

- per la società CUS Sassari, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda;

- per la società US Atletico Uri, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 16 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it