LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 16.02.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Panos KATSSERIS/ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005

RICORSO DEL CALCIATORE Panos KATSSERIS/ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 17.01.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Panos Katseris ricevuto a mezzo pec il 19.09.2022, regolarmente notificato alla ASD Team Nuova  Florida 2005 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

del tempestivo deposito delle memorie integrative del 21.11.2022 e del 3.01.2023 da parte del calciatore nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all’udienza del 17.01.2023

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Team Nuova Florida 2005, per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 8.500,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 5.100,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ASD Team Nuova Florida 2005 al “pagamento della somma di Euro 3.400,00”.

L’associazione, in data 19.09.2022, ha trasmesso una pec (indirizzata alla C.A.E. e al difensore del calciatore) del seguente tenore: “comunichiamo che il giocatore in questione Panos Katseris, ha firmato liberatoria debitoria che lo stesso dipartimento interregionale ha ricevuto via PEC (Posta elettronica certificata)”.

Il calciatore, con memoria integrativa trasmessa il 3.1.2023, dopo aver evidenziato come controparte non avesse allegato la liberatoria su cui fondava le proprie difese – violando così i principi del contraddittorio, di difesa e della parità delle parti, oltre al comma 5 dell’art. 25 bis Regolamento L.N.D. (invero dell’art. 28) – ha precisato le proprie conclusioni come segue “In via principale si chiede pertanto che la Commissione Accordi Economici, condanni la società così come richiesto dal calciatore in quanto, con suddette memorie la società ha solamente confermato di essere debitrice della somma di euro 3.400,00 nei confronti del Signor Panos Katseris. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Commissione, nonostante la società non abbia inviato la liberatoria alla controparte, e che la stessa sia stata almeno invitata alla Commissione e la stessa ritenga ammissibile il deposito di suddetta liberatoria, con la presente memoria il calciatore dichiara di non aver mai rinunciato alla somma richiesta con il reclamo e dovuta in forza dell’accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione sportiva 21/22 e di non aver mai sottoscritto nessuna liberatoria così come sostenuto ma non provato dalla società” e chiesto che l’associazione provvedesse al deposito della liberatoria in originale.

La resistente, in data 10.01.2023, ha trasmesso una pec indirizzata alla C.A.E. e al ricorrente allegando la liberatoria firmata dal Sig. Panos Katseris in data 30/06/2022.

Il Sig. Panos Katseris ha chiesto in sede di udienza, l’invio degli atti alla Procura Federale in quanto non ha riconosciuto la liberatoria presentata in atti e ha disconosciuto la firma ivi apposta, ha altresì  insistito “per il rigetto delle richieste formulate e della documentazione prodotta dalla società in quanto infondate e priva di ogni valore probatorio” e per la condanna al pagamento dell’importo di euro 3.400,00.

Verificata la documentazione presente nel fascicolo in analisi la C.A.E. ritiene, dunque, fondato il ricorso considerato che la controversia non può che essere decisa sulla base dell’accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato per quanto riguarda la presentazione della liberatoria si inviano gli atti in procura.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che l’ASD Team Nuova Florida 2005 debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato nelle conclusioni pari ad euro 3.400,00. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD Team Nuova Florida 2005, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Panos Katseris dell’importo di euro 3.400,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Team Nuova Florida 2005 di comunicare al Dipartimento Interregionalei termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. Dispone inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del Regolamento L.N.D., la trasmissione del presente fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

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