LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 16.02.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Simone BRUSCHI/ASD REAL MONTEROTONDO SCALO

RICORSO DEL CALCIATORE Simone BRUSCHI/ASD REAL MONTEROTONDO SCALO 

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 17.1.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Simone Bruschi del 4.11.2022, ricevuto a mezzo pec il 10.11.2022 e regolarmente notificato, in pari data, all’A.S.D. Real Monterotondo Scalo (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4, Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche presso i domicili eletti rispettivamente della memoria difensiva dell’associazione del 29.11.2022 e della memoria del calciatore del 5.12.2022;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente virtualmente avvisato e presente, unitamente al proprio difensore, all’udienza fissata (nessuno è comparso, invece, per l’associazione seppure ritualmente avvisata);

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione deducendo:  di aver stipulato, per la stagione sportiva 2021/2022, un accordo economico con l’A.S.D. Real Monterotondo Scalo nel quale era previsto un compenso annuo lordo di euro 1.800,00;  di aver sempre svolto con impegno ogni attività connessa all’accordo ma di aver percepito il minore importo di euro 600,00 e di essere, conseguentemente, creditore nei confronti dell’A.S.D. Real Monterotondo Scalo della residua somma di euro 1.200,00;  di aver più volte richiesto, senza esito, il pagamento del quantum ancora dovuto (anche mediante costituzione in mora e diffida ad adempiere del 17.5.2022); che la resistente ha riscontrato la diffida solo il 17.6.2022, adducendo circostanze infondate e, comunque, da lui compiutamente contestate con pec del 13.10.2022; che, nonostante il mancato pagamento del quantum dovuto e in assenza di apposita liberatoria da lui firmata, l’associazione è stata comunque iscritta al Campionato per la stagione in corso; di aver fatto accesso agli atti presso la F.I.G.C.-L.N.D. senza ricevere, però, la documentazione richiesta e che si è reso, dunque, necessario l’intervento della C.A.E.

Il sig. Bruschi ha concluso, pertanto, chiedendo “in via principale: 1. preliminarmente, accertare l’esistenza del credito vantato dal ricorrente; 2. conseguentemente, condannare l’ASD Monterotondo Scalo al pagamento in favore del Sig. Bruschi Simone della somma di € 1.200,00, come sopra determinata, oltre interessi e, soprattutto, ristoro delle spese di lite”, mentre in via istruttoria ha comunicato la disponibilità ad essere sentito “solo laddove l’Ill.ma Commissione lo ritenesse necessario ai fini del decidere”.

La resistente associazione si è costituita depositando una memoria con la quale ha eccepito:  che il ricorso presentato il 4.11.2022, era privo della procura, della prova di avvenuta comunicazione, del versamento del contributo e dell’accordo economico, chiedendone il rigetto;  che, il 10.11.2022, le è stato notificato un secondo ricorso del medesimo tenore al quale era, però, allegata la sola procura; che il ricorrente non ha diritto a percepire le somme richieste in quanto, dapprima, per motivi di salute (SARS-CoV-2) e, poi, per illegittime e immotivate scelte personali si è rifiutato di prendere parte agli allenamenti e alle partite della prima squadra; che l’art. 9 dell’accordo economico prevede la possibilità di ridurre proporzionalmente l’importo concordato in relazione alle assenze ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi o per infortunio/malattia indipendenti dall’attività sportiva; che il ricorrente, nel mese di dicembre, ha informato l’associazione che non avrebbe adempiuto all’obbligo vaccinale necessario per svolgere le competizioni come da Protocollo F.I.G.C. del 3.12.2021; di essere stata, quindi, costretta ad intervenire sul mercato per sostituire il sig. Bruschi – peraltro in quota under – sostenendo costi non previsti alla data dell’accordo economico; che, come dichiarato dal ricorrente, quest’ultimo il 12.1.2022 ha contratto il Covid19 e che la sua indisponibilità si è protratta anche nel successivo mese di febbraio 2022, dal momento che il 5.2.2022 era nuovamente positivo al test antigenico rapido; che ciò ha di fatto impedito al sig. Bruschi di prendere parte agli allenamenti e soprattutto si è reso necessario un lungo periodo di recupero fisico, tale da non consentirgli di svolgere l’attività agonistica per la quale era stato tesserato; che, da gennaio a marzo 2022, il ricorrente non ha preso parte ad alcun allenamento e/o gara ufficiale trovandosi in una condizione fisica e atletica gravemente compromessa dal Covid-19;  che, i primi giorni di aprile 2022, le parti hanno concordato che il calciatore avrebbe potuto riprendere gradualmente l’attività sportiva con il gruppo Juniores Nazionale; che, dopo due gare del Campionato Juniores Nazionale, il ricorrente ha comunicato al direttore sportivo di essere affetto da una imprecisata malattia che gli impediva di svolgere attività fisica, tale per cui da metà aprile 2022 non si è più presentato agli allenamenti, senza giustificato motivo e così sino al termine della stagione sportiva;  che varie sono state le telefonate del direttore sportivo al sig. Bruschi per cercare di capire il motivo della sua ingiustificata assenza; che, solo il 12.5.2022, il ricorrente ha trasmesso al direttore sportivo un certificato medico che attestava una prognosi di 2 giorni per coliche addominali; che di fatto, da dicembre 2021 fino alla fine del Campionato, il ricorrente non è stato a disposizione dell’associazione e nulla gli è dovuto a titolo di rimborso;  che è censurabile l’atteggiamento del difensore del calciatore che il 17.5.22 ha diffidato l’associazione chiedendo l’adempimento dell’accordo economico; che la missiva è stata riscontrata il 17.6.2022 invitando – pur contestandone il tenore – a svolgere un incontro risolutore per valutare la possibilità di addivenire ad un accordo bonario; che tale missiva è rimasta priva di riscontro e che, anzi, il 13.10.22, è stata inviata una nuova diffida ad adempiere all’associazione (invece che ai suoi difensori); che il sig. Bruschi non ha, dunque, alcun titolo per richiedere il compenso residuo che dovrà essere necessariamente rideterminato ex art. 9, non avendo preso parte all’attività agonistica per aver contratto due volte il SARS-CoV-2 e avendo deciso, alla fine del mese di aprile 2022, di abbandonare definitivamente il gruppo squadra; di aver corrisposto, per la stagione sportiva 2021/2022, ingaggi per circa euro 170.000,00, con la conseguenza che la pretesa de qua “appare un mero cruccio del ricorrente, il quale non si è mai reso disponibile a raggiungere un accordo bonario”; di ribadire la propria disponibilità, senza riconoscimento di debito e/o di responsabilità, alla definizione bonaria della controversia, con offerta al sig. Bruschi – a saldo e stralcio di ogni pretesa – della somma omnicomprensiva di euro 300,00, concludendo come segue: “in via preliminare di rito dichiarare l’inammissibilità del reclamo e/o in ogni rigettare il reclamo presentato in data 4 novembre 2022, in quanto privo di procura rilasciata all’Avv. Flagello e della documentazione indicata in atti; sempre in via preliminare di rito dichiarare l’inammissibilità del reclamo e/o in ogni rigettare il reclamo presentato in data 10 novembre 2022, in quanto privo della documentazione indicata in atti; in via preliminare di rito valutare e accogliere la proposta di bonaria composizione per come sopra avanzata, pari ad Euro 300,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa ex adverso dedotta comprensiva di spese legali, senza che ciò rappresenti riconoscimento di debito e/o di responsabilità.  nel merito, accertare e dichiarare che il sig. Bruschi non ha alcun diritto a percepire la somma di euro 1.200,00 per come pretesa, per le ragioni tutte sopra esposte, documentate e per quelle che saranno ritenute di giustizia; in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda formulata dal reclamante, Voglia l’adita Commissione Accordi Economici, rideterminare il compenso spettante al sig. Simone Bruschi, detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 600,00, nonché alla luce della reale attività sportiva svolta dal tesserato in favore dell’A.S.D. Real Monterotondo Scalo, considerando le assenze, sia per motivi di malattia, che per autodeterminazione dell’atleta, che di fatto hanno impedito al sig. Bruschi di svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva dal 12 gennaio 2022, sino al termine della stagione calcistica.  Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge” e chiedendo in via istruttoria l’ammissione della prova testimoniale con il medico sociale e il direttore sportivo. Il calciatore, con memoria del 4.12.2022, ha replicato:  di aver notificato alla resistente il 4.11.2022, per un mero errore materiale, un ricorso per il quale il 7.11.2022 ha tempestivamente notificato una pec per annullare il precedente invio;  che, sempre il 4.11.2022, ha inviato al legale di controparte copia della diffida del 13.10.2022, già inviata erroneamente alla pec dell’associazione; che, il 10.11.2022, ha notificato il ricorso completo di procura, il quale è stato trasmesso anche alla C.A.E. con gli allegati, come richiesto dall’art. 28, comma 4, Regolamento L.N.D.;  che la documentazione depositata unitamente al ricorso era già in possesso della controparte, trattandosi di documenti riguardanti la corrispondenza intercorsa e l'accordo economico depositato, senza che sia stato leso il diritto al contraddittorio e quello di difesa (documenti che, per mero tuziorismo difensivo e in assenza di termini perentori, sono stati nuovamente alla memoria); che, dopo diversi colloqui telefonici intercorsi tra i rispettivi procuratori, le parti non sono giunte ad una bonaria soluzione alla controversia, motivo per il quale si è reso necessario il ricorso alla C.A.E.; di aver sempre partecipato agli allenamenti e di aver fornito le proprie prestazioni sportive come da direttive dell'associazione, partecipando altresì alle partite di campionato, motivo per il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti della resistente, in quanto destituita di prova nonché di ogni fondamento; che, diversamente da quanto ex adverso dedotto, il 6.11.2021, per decisione della dirigenza è stato spostato dalla prima squadra alla Juniores Nazionale Under 19, partecipando regolarmente agli allenamenti nonché alle gare del 6-13.11.2021;  che non corrisponde al vero che non avrebbe adempiuto all'obbligo vaccinale, come dimostrato dal messaggio inviato il 3.1.2022 su WhatsApp al direttore sportivo, nel quale aveva specificato che, in attesa di sottoporsi alla vaccinazione già prenotata, avrebbe effettuato i tamponi per garantire la negatività al SARS-CoV-2 e poter così continuare ad allenarsi regolarmente con la squadra; che, sempre il 3.1.2022, nonostante l'invio del tampone negativo al direttore sportivo gli veniva comunicato che non si sarebbe potuto allenare e ciò per non meglio precisate decisioni della società; che il 12.1.2022 ha contratto il Covid-19 circostanza che gli ha impedito – come ad altri suoi compagni – di prendere parte all'attività agonistica della squadra sino al 28.1.2022 quando gli veniva rilasciato il return to play; che, infatti, il 28.1.2022, ha ripreso gli allenamenti e già il 5.2.2022 era convocato per la partita contro la SSD Cynthialbalonga che, però, non ha potuto disputare a causa della sua nuova positività al Covid-19;  che il 22.2.2022 ha ottenuto nuovamente il return to play, è tornato ad allenarsi e il 5.3.2022 è stato convocato con la Juniores nazionale per la partita contro il Fiuggi; che il 20.3.2022 è stato convocato come titolare per la partita contro il Formia e, continuando gli allenamenti, è stato convocato anche per le partite del 27.3.2022, del 3.4.2022 e del 10.4.2022 nella quale è stato espulso senza, però, mancare mai a tutti gli allenamenti sino alla data del 12.5.2022 (ove era assente come da certificato depositato dalla controparte); che, per tutti i motivi esposti e documentati, la sua presenza agli allenamenti e alle partite di campionato è stata continuativa e costante risultando così pretestuose e non veritiere le doglianze di controparte, svolte solo per giustificare il mancato rispetto dell'accordo economico.

In occasione dell’udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 17.1.2023, è comparso unicamente il ricorrente assistito dal proprio difensore, il quale si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.

Preliminarmente, quanto ai profili di inammissibilità del ricorso del 4.11.2022 e del 10.11.2022, si rileva come il primo non sia mai stato “avanzato” alla C.A.E., mentre il secondo (inviato anche alla C.A.E.), pur essendo stato notificato all’associazione privo dei documenti allegati, non può, in assenza di un’espressa previsione regolamentare, essere dichiarato inammissibile.

Questa Commissione, peraltro, ha avuto modo, proprio di recente (cfr. C.U. n. 173 del 22.12.2022 – decisioni Cosimo SALATINO/POL. VASTOGIRARDI e Michele Guida/POL. VASTOGIRARDI), di pronunciarsi sul mancato invio alla controparte della documentazione allegata al ricorso, rilevando come il Regolamento L.N.D. prescriva l’inammissibilità della costituzione – rilevabile d’ufficio – per la mancata trasmissione dell’atto costitutivo con gli allegati da parte del resistente al ricorrente, ma non anche l’inammissibilità del ricorso qualora – come effettivamente è avvenuto anche nel caso di specie – sia stato il ricorrente ad omettere l’invio alla controparte dei documenti allegati all’atto introduttivo. Trattasi, invero, come evidenziato nelle suddette decisioni di uno squilibrio – seppur minimo, in quanto superabile con una semplice istanza alla C.A.E. – tra le posizioni difensive delle parti che questa Commissione non può, però, colmare forzando – con una propria interpretazione – l’attuale disciplina regolamentare, in quanto, diversamente, si colpirebbe con un provvedimento oltremodo gravoso – quale la declaratoria d’inammissibilità – un’omissione che invero non risulta attualmente “punita” dal vigente Regolamento L.N.D., violando così il criterio processualistico della tipicità delle sanzioni.

Si rileva, peraltro, come una tale interpretazione si porrebbe in contrasto anche con l’art. 49, comma 4, Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (che si ricorda essere la prima disposizione del capo IV intitolato “Norme generali sul procedimento”), che si limita, infatti, a disporre l’invio contestuale della “copia del ricorso o del reclamo stesso” all’eventuale controparte, ma non anche dei documenti allegati.

Per completezza si segnala che lo stesso T.F.N. – Sezione Vertenze Economiche (competente a giudicare delle impugnazioni avverso le decisioni assunte da questa Commissione) aveva già avuto modo di pronunciarsi, in una fattispecie identica a quella in delibazione, stabilendo che “la mancata allegazione alla controparte della documentazione inviata alla Commissione Accordi Economici, non comporta nullità del ricorso introduttivo né violazione del contraddittorio, poiché il calciatore avrebbe, comunque, potuto accedere ai documenti regolarmente depositati presso la Commissione medesima; inoltre detti documenti, noti all’odierna ricorrente, erano elencati nel ricorso sopra richiamato” (Decisione n. 40/TFN-SVE 2019/2020 del 19-23.12.2019) e che, da ultimo, lo stesso Organo con le Decisioni n. 23/TFNSVE-2022-2023 del 26.1.2023 e n. 0024/TFNSVE-2022-2023 del 30.1.2023 ha confermato le due pronunce (emesse da questa Commissione) sopra ricordate.

Ad abundantiam non si può, peraltro, dimenticare l’indirizzo al quale il TFN da tempo aderisce per cui “è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali” (Decisione n. 87/TFN/SVE/2021-2022, in cui si richiama il precedente n. 56/2018 del Collegio di garanzia dello Sport), citato anche nella recentissima Decisione n. 18/TFNSVE-2022-2023.

Con riferimento, invece, all’ulteriore domanda in via preliminare, volta all’accoglimento della “proposta di bonaria composizione” di euro 300,00 a saldo e stralcio, la stessa – al di là della sua irritualità e singolarità, essendo stata proposta all’Organo giudicante – non può essere accolta, così come non possono essere accolte le domande formulate nel merito dalla resistente (per le motivazioni di seguito espresse) e la richiesta di prova testimoniale che – prima ancora di una valutazione sull’ammissibilità dei capitoli di prova articolati – è irrilevante alla luce della documentazione depositata dalla ricorrente (e non contestata dalla resistente), nonché della circostanza che è lo stesso Regolamento L.N.D. (art. 28, comma 6) a disporre espressamente che “le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale” (eccezionalità che non si rinviene nel caso di specie).

La C.A.E. ritiene, infatti, che il ricorso sia fondato considerato che la documentazione depositata offre ampio e decisivo riscontro alla domanda di pagamento dei compensi svolta dal sig. Bruschi, risultando, da un lato, provata sia la conclusione dell’accordo economico, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso concordato e, dall’altro lato, non avendo l’associazione fornito sostegno probatorio alle proprie controdeduzioni (eccezion fatta per la positività al Covid19 del calciatore, ma non per quanto d’interesse ai fini dell’art. 9 dell’accordo economico) che, anzi, sono state confutate per tabulas dal ricorrente.

Si osserva, infatti, come il calciatore: sia stato a disposizione dell’associazione – senza soluzione di continuità – per un periodo di oltre 5 mesi, ossia dalla data di decorrenza del rapporto economico fino al giorno antecedente a quello nel quale è stata riscontrata, per la prima volta, la sua positività al Covid-19 (circostanza pacifica, in quanto non contestata);  sia stato proattivo – nella fase ante positività – alle richieste dell’associazione, sia prenotando il vaccino (obbligatorio solo a far data dal 10.1.2022), sia sottoponendosi a tamponi rapidi per continuare a svolgere l’attività sportiva (come dimostra lo scambio di messaggi su WhatsApp del 3.1.2022 con il direttore sportivo);  abbia ripreso immediatamente gli allenamenti, dopo aver ottenuto il primo return to play, tanto da essere convocato per la gara contro la Cynthialbalonga (poi non disputata per una nuova positività al Covid-19);  abbia ripreso immediatamente gli allenamenti, non appena ricevuto il secondo return to play, tanto da essere convocato per la gara del 5.3.2022;  abbia provato di essere stato convocato per ulteriori quattro gare dal 20.3.2022 al 10.4.2022 (nella quale è stato espulso, subendo una squalifica di due turni); abbia, dunque, dato prova di avere svolto la propria attività sportiva in favore dell’associazione, sia durante il periodo intercorrente tra la prima negatività e la seconda positività (seppur per pochi giorni), sia dopo la “definitiva” negatività, avendo prodotto copiosa documentazione (non contestata dalla resistente) a dimostrazione, anche dopo l’intervenuta guarigione, dell’adempimento ai propri obblighi contrattuali.

Di contro l’associazione: non ha fornito prova che le prestazioni del ricorrente siano state fornite in misura ridotta “in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall’attività sportiva”, essendosi limitata ad allegare le prove della positività al Covid-19 (e un certificato medico recante prognosi di n. 2 giorni), senza però dimostrare (pur essendo ardua la prova de qua) ma, soprattutto, eccepire che la malattia fosse indipendente dall’attività sportiva;  non ha contestato tempestivamente al sig. Bruschi quelle condotte da essa definite come “illegittime e immotivate scelte personali” e consistenti nel (presunto) rifiuto di prendere parte agli allenamenti e alle partite della prima squadra (la contestazione è, infatti, stata effettuata solo il 17.6.2022 e, peraltro, solo dopo aver ricevuto un mese prima la diffida del ricorrente); non ha fornito prova alcuna dell’intervenuta sottoscrizione di un nuovo accordo economico per sostituire il ricorrente (circostanza che, peraltro, anche laddove fosse stata dimostrata non avrebbe avuto rilevanza alcuna ai fini della decisione); non ha contestato lo scritto difensivo e la documentazione depositata dal ricorrente il 5.12.2022 né con l’apposita memoria da trasmettersi – ex art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D. – nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data di udienza, né tantomeno in udienza (non essendo comparsa)

In conclusione, il calciatore ha provato i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere nell’odierno procedimento, mentre di conto la società non ha provato i fatti fondanti le eccezioni spiegate, ossia non ha in alcun modo dimostrato la sua tesi diretta a sostenere il presunto inadempimento del sig. Bruschi alle proprie obbligazioni.

La società è, dunque, rimasta parzialmente inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni pecuniarie e, pertanto, deve essere condannata al pagamento dell’importo ancora dovuto al sig. Bruschi pari ad euro 1.200,00, oltre agli interessi dal dovuto al soddisfo.

Non si ritiene, invece, che ricorrano nel caso di specie i presupposti per il “ristoro delle spese di lite” domandato dal ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la A.S.D. Real Monterotondo Scalo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Simone Bruschi dell’importo di euro 1.200,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S.D. Real Monterotondo Scalo di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. 

 

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