LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 16.02.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Tomas URRUTY BOURRAS/SSD ARL RENDE CALCIO 1968

RICORSO DEL CALCIATORE Tomas URRUTY BOURRAS/SSD ARL RENDE CALCIO 1968

Il sig. Bourras Tomas URRUTY, nato in Argentina il 01.05.1993  (C.F. RRTTMS93E01Z600M), in data 15.11.2022 ha trasmesso, per tramite del proprio difensore ed a mezzo PEC, alla SSD ARL Rende Calcio 1968, con sede Rende (CS),  Via F.lli Bandiera (P. IVA 02657390783) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con la SSD ARL Rende Calcio 1968, militante nel campionato di  serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 12.08.2021 e sino al 30.06.2022.

Detto accordo, depositato presso il competente Dipartimento Interregionale, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull’originale, prevedeva un compenso  globale lordo per l’intera sua durata di euro 12.000,00.  A fronte di ciò, tuttavia, la società, venendo meno agli accordi assunti, ha provveduto al versamento del minore importo  di euro 8.900,00, restando pertanto debitrice della residua somma di euro 3.100,00.

In considerazione di quanto esposto, il Calciatore Sig. Bourras Tomas URRUTY ha chiesto alla Commissione adita di accertare che la SSD ARL Rende Calcio 1968, con sede Rende (CS),  Via F.lli Bandiera (P. IVA 02657390783), in persona del legale rappresentante pro tempore,  è tenuta al pagamento della residua somma dovuta e maturata pari ad euro 3.100,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo,  e/o quella diversa maggiore o minore somma  che dovesse essere ritenuta di giustizia. Con richiesta di discussione del reclamo in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo difensore.

Con memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC tanto al reclamante che alla CAE,  si è costituita a ministero di difensore munito di procura speciale la SSD ARL Rende Calcio 1968, eccependo di aver provveduto a versare al Calciatore un importo superiore a quello dal medesimo indicato e richiesto, ed esattamente complessivi euro 10.900,00,  allegando alla memoria documentazione comprovante i versamenti effettuati. La società resistente  ha concluso, quindi, perché la CAE adita voglia: in via principale accertare e dichiarare che la società è tenuta al pagamento della somma di euro 1.100,00 e pertanto rigettare la domanda del ricorrente; condannare il calciatore alle spese di giudizio ovvero compensarle. In via istruttoria ha chiesto, invece, di essere ascoltata in sede di discussione, delegando all’uopo il proprio difensore.

Il reclamante ha, quindi, depositato tempestivamente note scritte per l’udienza del 17 gennaio 2023, confermando che la società ha effettivamente versato euro 10.900,00 e che solo per errore si è indicato nel reclamo il minore importo di euro 8,900,00. In considerazione di ciò, quindi, il Sig. Urruty ha ridotto la propria domanda, chiedendo la condanna della società al pagamento di euro 1.100,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo,  e/o quella diversa maggiore o minore somma  che dovesse essere ritenuta di giustizia.

 Le parti, infine, con atto a firma congiunta datato 17 gennaio 2023, fatto pervenire alla Commissione a mezzo PEC,  hanno dichiarato che nelle more del giudizio la società ha provveduto al pagamento di quanto dovuto e, essendo stata in tal modo definita la posizione,  “di rinunciare agli atti del giudizio e di acconsentire all’estinzione dello stesso per cessata materia del contendere”.

Il procedimento è stato tenuto a decisione. 

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La Commissione Accordi Economici presso la LND, considerato il contenuto della dichiarazione resa dalle parti in data 17 gennaio 2023, agli atti, stante l’intervenuta e manifestata carenza di interesse alla prosecuzione del procedimento, avendo le parti definito la posizione, ritiene doversi estinguere lo stesso per intervenuta cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, accertata la cessazione della materia del contendere, dichiara il procedimento estinto e dispone l’incameramento della tassa reclamo versata dal Signor Bourras Tomas URRUTY.

 

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