LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 16.02.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Sergio SAPORITO/ASD SRL NOCERINA CALCIO 1910

RICORSO DEL CALCIATORE Sergio SAPORITO/ASD SRL NOCERINA CALCIO 1910

La C.A.E. riunitasi in data 17.01.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Juan Gonella, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 19.09.2022 alla società A.S.D. Nocerina Calcio 1910 ed inviato a questa Commissione in data 21.11.2022

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di Euro 5.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 4.500,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 500,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND in data 08.11.2021.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Saporito Sergio della somma di Euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'dentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente, giusto quanto previsto dall’art.94 TER comma 11 delle N.O.I.F.  comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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