C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 29/09/2022 – Delibera – gara del 16/ 9/2022 BERGAMO CALCIO A 5 – NEW VIDI TEAM
gara del 16/ 9/2022 BERGAMO CALCIO A 5 - NEW VIDI TEAM Dato atto che la società Bergamo calcio a 5 con nota a mezzo pec in data 17-9-2022 ore 23,14 ha preannunciato ricorso; che con nota a mezzo pec in data 19-9-2022 ore 17,36 invia motivazioni del ricorsoin ordine alla gara di calcio a 5 serie C 1 tra: Bergamo calcio a 5 e New Vidi Team.
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 20 del 22-9-2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della citata.
Dato atto che con pec in data 23-9-2022 ore 08.19 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente in quanto nel corso della gara ha utilizzato il calciatore Piantelli Michele il quale" non aveva titolo di partecipare in quanto in corso di squalifica come da comunicato ufficiale nº 80 del 1-6-2022 "; pertanto chiede a carico della controparte la sanzione della perdita della gara.
La società New Vidi Team non ha inviato controdeduzioni.
In effetti la squalifica comminata al calciatore Piantelli Michele, come da comunicato ufficiale nº 80 del 1-6-2022, rimediata nella garadi play Off del 27-5-2022 Union Gallarate- New Vidi per recidività in ammonizione non risulta eseguita; pertanto il calciatore Piantelli Michele ha partecipato alla gara in posizione irregolare.
Il ricorso è dunque fondato e va accolto.
PQM
DELIBERA
di comminare alla società New Vidi Team la sanzione della perdita della gara per 0-6 nonchè l'ammenda di Euro 100,00.
di squalificare per una ulteriore gara il calciatore Piantelli Michele della società New Vidi Team.
di squalificare fino al 26-10-2022 il dirigente della società New Vidi Team, sig Piccini Bianchessi Marco.
di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.