C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 29/09/2022 – Delibera – gara del 18/ 9/2022 UESSE SARNICO 1908 – VILLA VALLE SSDARL

Gara del 18/ 9/2022 UESSE SARNICO 1908 - VILLA VALLE SSDARL Dato atto che la società Villa Valle con nota a mezzo mail pec in data18.09.2022 ore 17.59 ha preannunciato ricorso e con nota a mezzo mail pec in data 19.09.2022 ore 18.36 ha inviato le motivazione del ricorso, inviando nel contesto le motivazioni alla controparte. Dato atto che con nota mail pec la segreteria dell' ufficio giustizia sportiva del S.G.S. ha provveduto a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia. Con il ricorso la società Villa Valle sostiene che alla gara in oggetto ha partecipato il calciatore Testa Carlo Maria (16.06.2006) con il nº10.Il calciatore non aveva diritto a partecipare alla gara inquanto in posizione irregolare perchè a seguito dell'espulsione avvenuta nella gara del 29.05.2022 e della conseguente squalifica inflittagli come riportato nel C.U. nº 79 del 30.05.2022 e non ancora scontata, pertanto "chiede che alla società Uesse Sarnico venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e l'aggiudicazl'aggiudicazione della stessa a proprio favore". La controparte non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni. Questo Giudice presa visione del C.U. nº 79 del 30.05.2022 pag. 4157 da cui risulta che nella gara ( Lombardia 1-Villa Valle) del 29.05.2022 il calciatore Testa Carlo Maria ha partecipato con il nº (.10) venendo espulso ,riportando una sanzione di tre giornate di squalifica, che alla data della gara in oggetto non sono state eseguite. Pertanto non aveva titolo a disputare la gara e che la stessa si ritiene che è stata giocata in modo irregolare. Visto l'art 10 co.1 e co.7 lettera a; e l'art. 65 co.1 lettera d; P.Q.S. DELIBERA a-di comminare alla società Uesse Sarnico la sanzione della perdita della gara per (0-3) b-di comminare alla società Uesse Sarnico l'ammenda di euro 50, così determinata dalla categoria di competenza. c-di squalificare il calciatore Testa Carlo Maria per una ulteriore giornata di gara d- di inibire il dirigente (Facchinetti Fabrizio) a tutto il (26.10.2022) e-di accreditare la tassa reclamo se versata, a favore della società reclamante.
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