C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 29/09/2022 – Delibera – gara del 25/ 9/2022 ARDOR LAZZATE – NIGUARDA CALCIO

gara del 25/ 9/2022 ARDOR LAZZATE - NIGUARDA CALCIO Visti gli atti ufficiali di gara.

Rilevato che: La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 11º minuto de secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti, a vario titolo, per ben alcuni minuti alcuni calciatori presenti in campo di entrambe le Società che si sono scambiati ripetutamente calci, pugni.

L’Arbitro ha altresì segnalato che i dirigenti delle due società non intervenivano per porre fine alla rissa.

Tuttavia l’arbitro non ha identificato tutti i calciatori partecipanti a causa della grande confusione e non ha potuto così distinguere con precisione le diverse responsabilità; infatti al 9º del 2º tempo espelleva il calciatore della società Niguarda El Fatry Anas per ripetute proteste il quale lasciando il terreno di gioco offendeva il direttore di gara: senza apparente motivo il calciatore Moioli Marco della società Ardor Lazzate correva velocemente verso il calciatore El Fatry Anas lo placcava da tergo facendolo cadere a terra ed i due cominciavano a “picchiarsi”. Sopraggiungeva il calciatore Graus Alessandro della società Niguarda calcio il quale “sferrava un violento calcio alla testa del portiere (avversario) e mentre alcuni calciatori cercavano di dividere i due continuava “a mirare violentemente con alcuni calci la testa del portiere”. Inoltre “sopraggiungeva nella mischia il capitano della società Niguarda Giocondo Florindo che a sua volta prendeva a calci il portiere…. e andava a dargli un pugno sulla schiena” .

Il direttore di gara interveniva “cercando di calmare gli animi dividendo le persone coinvolte nella rissa… improvvisamente venivo colpito da un calcio violento sul polpaccio e girandomi individuavo i colpevole nel calciatore nº 5 del Niguarda Graus Alessandro (come peraltro confermato dal direttore di gara con mail del 28-9-2022 ore13,03)... il calcio mi provocava forte dolore momentaneo senza ulteriori conseguenze, non avevo quindi bisogno di recarmi al pronto soccorso”.

Constatata dunque l’impossibilità di continuare la gara l’arbitro decideva di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 11º minuto del secondo tempo.

Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art.17 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. nº 26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che”.... una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (C.A.F in C.U. nº.27 del 19-05-1994).

P.Q.S.

DELIBERA

- di comminare alle società Ardor Lazzate e Niguarda calcio la sanzione dell’ammenda pari ad Euro150,00 in quanto responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo propri calciatori presenti in campo;

- di comminare alle Società Ardor Lazzate e Niguarda calcio la sanzione della perdita della gara per 0-3;

- di comminare alla società Ardor Lazzate la sanzione dell’ammenda pari ad Euro 200,00 per l’atto di violenza di proprio calciatore nei confronti dell’arbitro, dando atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti del direttore di gara, condotta che rientra tra quelle che, tra l’altro, determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e per tal motivo la presente sanzione va considerato ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

- di squalificare per 5 gare il calciatore della società Ardor Lazzate Moioli Marco per quanto a lui attribuito.

- di squalificare per 5 gare il calciatore della società Niguarda calcio El Fatry Anas per quanto a lui attribuito.

- di squalificare per 6 gare il calciatore della società Niguarda calcio Giocondo Florindo per quanto a lui attribuito

- di squalificare per anni due, fino al 27-9-2024, il calciatore dell società Niguarda calcio Graus Alessandro per quanto a lui attribuito.

 

 

 

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