F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0069/CFA pubblicata il 17 Febbraio 2023 (motivazioni) – sig. Marongiu Davide/Procura Federale
Decisione/0069/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0085/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Francesca Morelli - Componente
Massimo Galli - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0085/CFA/2022-2023 proposto dal sig. Marongiu Davide, n. il 07.04.1984, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Pezzi del Foro di Milano, contro la Procura Federale, per la riforma della decisione n. 0104/TFNSD/2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, del 12/17 gennaio 2023;
visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 14 febbraio 2023, tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, il Cons. Massimo Galli e udito l'Avv. Vincenzo Pezzi per il sig. Davide Marongiu e l'Avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
RITENUTO IN FATTO
La Procura Federale, con provvedimento n. 12861/87pf 22-23/GC/GR/ff del 21 novembre 2022, deferiva al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:
1) il signor Marongiu Davide, all'epoca dei fatti tesserato per la società FCD Cologno con la qualifica di allenatore Uefa B - cod 128683, per rispondere:
a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso assunto decisioni proprie del legale rappresentante della società FCD Cologno senza essere provvisto di alcun potere di firma, in specie nella gestione della pratica relativa alla concessione del nulla osta al calciatore G.D. per partecipare, con la società ASD Calvairate, agli allenamenti svolti nel periodo 25 novembre 2021-30 novembre 2021;
b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai articoli 37, comma 1, 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2 del CGS per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, in concorso con il signor Pacifico Vincenzo, in costanza di tesseramento con la società FCD Cologno, posto in essere, nell'arco temporale aprile-maggio 2022, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati con la società FCD Cologno al fine di convincerli a tesserarsi per altra società nella stagione sportiva seguente;
2) il signor Pacifico Vincenzo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società FCD Cologno, in prestito alla società Calvairate, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS in relazione all'articolo 32, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, in concorso con il signor Marongiu Davide, in costanza di tesseramento con la società FCD Cologno, nell'arco temporale aprile-maggio 2022, attraverso incontri e invio di messaggi tramite la piattaforma social Instagram, posto in essere attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni.
Con decisione del 12 gennaio 2023 (motiv. dep. il successivo 17 gennaio) n. 0104/TFNSD/2022-2023 il TFNSD irrogava al Marongiu Davide la sanzione di mesi sei di squalifica, per la violazione di cui al predetto capo A), prosciogliendolo per quella di cui al capo B), ed al Pacifico Vincenzo, per l'unica violazione addebitatagli, la sanzione di mesi quattro di squalifica.
Avverso tale decisione proponeva tempestivo reclamo a questa Corte - con riferimento al capo A) - il difensore del Marongiu Davide, invocando la riforma del provvedimento impugnato ovvero la riduzione della squalifica irrogata, a tal fine deducendo l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e la non contrarietà della condotta del Marongiu ai principi di lealtà e correttezza, nonché la tardività della proposizione della denuncia.
Il reclamante preliminarmente ricostruiva la vicenda in esame ricordando sia che effettivamente il calciatore G.D., classe 2007, tesserato per la FCD Cologno, ebbe a svolgere due allenamenti presso la società ASD Calvairate (il 25 e 30 novembre 2021) a seguito di una richiesta in tal senso inoltrata dai genitori del minore al medesimo Marongiu Davide, allenatore della stessa FCD Cologno, sia che quest'ultimo lasciava successivamente - nell'estate del 2022 - la società stessa per andare ad allenare la società G.S. Villa, così come il medesimo calciatore G.D. si trasferiva alla società Enotria. E ciò prima che entrambi venissero a conoscenza della pendenza del procedimento originato dal deferimento disposto dalla Procura Federale.
Tanto premesso evidenziava:
- la palese insussistenza di un interesse del Marongiu - per fatti così ristretti nel tempo e dunque quasi 'isolati' - "a predisporre un nulla-osta, con presunte firme false, ....... tale da fargli rischiare di subire una squalifica, a tal punto da compromettere la sua credibilità professionale";
- la buona fede del predetto, che riconosceva allo stesso Procuratore Federale di " aver compilato i vari campi nel modulo prestampato, salvo poi non ricordarsi esattamente come era stata apposta la firma";
- il comportamento tenuto dal Marongiu che, come dichiarato dal Presidente e dalla segretaria della FCD Cologno, oltre a svolgere il proprio ruolo di allenatore, ha sempre manifestato fattiva collaborazione con la predetta società, coadiuvandone le attività di segreteria;
- la circostanza che il Presidente e Vice presidente della FCD Cologno (i sigg. Patera Giancarlo e Patera Gianluca Yuri) nonché la segretaria (Marinaro Margherita) erano ben a conoscenza che il calciatore G. D. aveva svolto due allenamenti presso il Calvairate, tant'è che la stessa Marinaro dichiarava che ai primi di dicembre, ‘appresa la circostanza, avevano approfondito la vicenda’, sicché deve presumersi che gli stessi vertici (rectius: il Presidente) o ebbero ad autorizzare la firma del nulla osta, poi dimenticandosene, ovvero che il fatto era stato ritenuto insignificante ed immeritevole di ulteriori indagini e/o provvedimenti, al punto che solo in data 30 giugno 2022 fu spedita, via e-mail, la denuncia dal Morella Mario (indicatosi come collaboratore del Direttore Generale della Cologno Calcio);
- il ritardo di tale denuncia, che tradirebbe, presumibilmente, la vera intenzione del Morelli, il quale, rientrato in società nella primavera del 2022 (era dalla stessa dimissionario dal mese di ottobre 2021) e verificato che circa venti calciatori tesserati nella stagione 21/22 con il Cologno non avevano confermato il loro tesseramento per la stagione successiva proprio per l'assenza del Marongiu, ebbe evidentemente ad identificare in quest'ultimo il responsabile di tale esodo (e del conseguenziale danno per la società, impossibilità a "costituire due squadre" per la stagione 22/23), denunciando peraltro una vicenda per come riferitagli da terzi (la segretaria Marinaro) e non vissuta in prima persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo - che sfiora l’inammissibilità ove si considerino i requisiti dettati dall’art 115, comma 3, primo periodo CGS (“ il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”) - è infondato e va pertanto respinto.
Non sussiste invero alcuna illogicità della motivazione per come dedotta.
Il Tribunale ha invero innanzitutto ritenuto certo che la modulistica relativa al nulla-osta in questione sia stata effettivamente predisposta personalmente dal Marongiu. A tal proposito la motivazione si è diffusa, da un lato evidenziando l'ammissione, sul punto, da parte del medesimo Marongiu e la circostanza che egli stesso curò l'invio della documentazione, dall’altro sottolineando come l'ipotesi prospettata dal Marongiu (che egli stesso o la segretaria avessero utilizzato la funzione del copia-incolla della firma PDF poi apposta in calce al nulla-osta) sia stata del tutto smentita dal medesimo Patera Giancarlo e dal vice Presidente Patera Gianluca Yuri, nonché dalla segretaria Marinaro, e non sia stata comunque confortata da nessuna delle altre persone sentite.
La Marinaro in particolare, peraltro, non solo non ha riferito esplicitamente di un disinteresse della società alla vicenda appresa da tempo, ma ha invece indicato un particolare significativo per i termini dell’Accusa, ricordando “….una sera, MARONGIU Davide, era con me in segreteria e aveva sulla mia scrivania una pratica relativa a un nulla osta da concedere al calciatore GIARDINO Davide appartenente al gruppo dei 2007. Quando mi ha lasciato il posto affinché io operassi ho visto materialmente tale modulistica già predisposta. Ho certamente letto il nome del calciatore GIARDINO Davide. A questo punto MARONGIU Davide ha preso il carteggio dalla scrivania e mi ha detto testuali parole: “a questo ci penso io”. E, proseguendo: ”L’ufficio mi chiede se una copia di tale documento viene conservata nell’archivio della società e rispondo che generalmente io trattengo copia di tutte le pratiche che istruisco mentre non sono a conoscenza di quelle che predispongono altri. Aggiungo che alcune volte, quando mi accorgo che manca qualcosa, provvedo a completare la pratica raccogliendo i documenti mancanti. Nel caso che riguarda GIARDINO Davide posso certamente dire che nell’archivio di FCD COLOGNO non è conservato il nulla osta concesso a GIARDINO Davide”.
I giudici hanno poi anche evidenziato come tutti i testi sopra citati abbiano disconosciuto la firma sul citato modulo, così come analoga smentita all'ipotesi difensiva sia stata offerta dall'ulteriore soggetto munito di poteri di firma (Cascarano Annamaria), ed hanno altresì rilevato "significative discrepanze" tra la ‘sigla’ apposta sul documento esaminato e quella attribuibile al Presidente che, dal canto suo, ha negato di avere mai espresso al Marongiu il suo consenso agli allenamenti del calciatore G.D. presso altra società, ed ha anche precisato di avere usualmente sempre firmato per esteso i documenti ufficiali.
Né illogico appare, sul piano della motivazione impugnata, il proscioglimento del Marongiu dall'ulteriore contestazione di cui al capo B) del deferimento, atteso che, al riguardo, il TFN ha congruamente precisato - in piena aderenza alle risultanze dell'indagine come non sia risultata sufficientemente provata una compartecipazione causalmente rilevante di costui alla condotta del Pacifico, atteso che questi ha ammesso di avere agito sempre "in autonomia", precisando come, per il solo episodio concernente l'invito formulato al calciatore V.M. a cambiare squadra, il Marongiu si fosse limitato a rispondergli "Fai come vuoi", affermazione peraltro non confermata dal medesimo Marongiu.
Il reclamante, del resto, non propone una ricostruzione inconfutabile che contrasti con l'iter argomentativo della decisione impugnata, semmai evidenziando come la stessa, per una qualche omissione o travisamento di prova, perda, disarticolandosi, la sua forza dimostrativa, ma offre una mera ipotesi neppure radicalmente alternativa a quella di cui alla decisione, e, comunque, fondata solo su un'asserita buona fede del Marongiu, peraltro dimostrata da una 'desumibile' mancanza di un suo concreto interesse nella vicenda. Circostanza questa che, proprio sul piano logico, nulla dunque proverebbe in senso contrario a quanto accertato.
La ripetuta invocazione della 'buona fede' del Marongiu, non è in ogni caso da ritenersi rilevante in relazione alla verificata violazione del principio di correttezza di cui all'art. 4 CGS riportato nella contestazione, il richiamo al cui rispetto è, nell'Ordinamento Sportivo, ancora più intenso, proprio in considerazione della sua peculiarità, al punto che al Giudice, che nel suo ambito agisce, spetta lo specifico ma esaustivo compito di verificare se le modalità con le quali la persona deferita ha agito, abbiano determinato o meno una compromissione dei valori cui il richiamato Ordinamento Sportivo si ispira (cfr. il parere del Collegio di Garanzia n. 5/2017, citato da ultimo da CFA SS.UU. Decisione/0063/CFA-2022-2023).
E nel caso in esame risultano evidenti elementi per affermare la responsabilità del Marongiu in relazione alla violazione della norma di cui all'art. 4, comma 1, CGS. Questa invero, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruita e applicata secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 70/2021-2022; Sez. I, n. 16/2022-2023; Sez. I, n. 23/2022-2023) poiché risponde all’esigenza, particolarmente avvertita nell’ordinamento sportivo - in cui assumono peculiare rilievo i profili valoriali della lealtà, della correttezza e della probità da osservare nelle condotte degli associati - che all’enunciazione di principi corrisponda un certo grado di flessibilità della previsione normativa, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 74/2021-2022).
Essa è dunque disposizione autosufficiente (operando come norma 'di chiusura' del sistema) che non necessita di alcuna concorrente violazione di altra norma del Codice di Giustizia Sportiva - come nel caso di specie - poiché la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità ben può essere autonomamente valutabile. Ed è (anche) per questo che, nonostante la sua atipicità, ricade sul giudice l'obbligo non solo di verificare che la violazione dei suddetti principi rientri, ovviamente, nell'ambito dell'attività sportiva (o di rapporti ad essa riconducibili), ma anche di motivare, nell'ampio spettro della norma citata, la specifica declinazione cui ricondurre il fatto (e la condotta dell'agente) al suo esame.
E nel caso che occupa deve osservarsi che il mancato rispetto delle regolamentazioni societarie, che affidavano a soggetti – altri ben individuati e comunicati agli organismi federali, il potere di firma (per un'attività rilevante per l'ordinamento federale come quella del rilascio del nulla osta per allenamento di un proprio tesserato presso altra società), così come l'utilizzo di un sistema sostanzialmente fraudolento (copia-incolla o mera imitazione della firma/sigla del presidente a sua insaputa), disegnano la condotta dell'agente come scorretta e priva di ogni minimo crisma di lealtà.
Quanto infine alla dedotta tardività della denuncia in relazione al disposto di cui all'art. 30, comma 7, CGS FIGC vigente, occorre rilevare che la sua eventuale sussistenza non inciderebbe sulla valutazione della responsabilità del Marongiu, né in quanto tale né sotto il profilo illustrato dal reclamante.
L'illecito di pericolo che la disposizione citata (e non quella indicata nell'impugnazione) configura, concernerebbe invero persona allo stato estranea alla vicenda in esame - già esaminata tutta dalla Procura Federale - e non vale comunque a connotare diversamente la posizione del Marongiu per le solo ipotizzate ragioni di astio nei suoi confronti da parte del denunciante.
Così come non incide sulla quantificazione della sanzione - pure contestata ma senza specifiche argomentazioni - che appare invece congrua in quanto adeguatamente proporzionata al fatto ed alle circostanze tutte della vicenda, e considerata altresì la posizione rivestita dal Marongiu, che all'epoca ricopriva anche incarico amministrativo presso il CR Lombardia SGS.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimo Galli Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce