F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 135/CSA pubblicata del 17 Febbraio 2023 – S.S.D. Città di Acireale 1946 A R.L.

Decisione n. 135/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 142/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 142/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. Città di Acireale

1946 A R.L. in data 21 gennaio 2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.80 del 17 gennaio 2023; 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03 febbraio 2023, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Città di Acireale ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Vincenzo Guarino, dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 80 del 17/01/2023), in relazione alla gara di Serie D (Girone I) Città di Acireale 1946/Canicattì del 15.01.2023, terminata con il risultato di 1-1.

Con la decisione in esame, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore per n.3 (tre) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito con una violenta gomitata alla pancia un calciatore avversario”.

La società reclamante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

La reclamante sostiene che il giudizio dell’arbitro sarebbe stato fuorviato dall’aver colto la situazione di gioco solo nella sua fase finale e non nel suo complessivo sviluppo: in particolare – secondo la prospettazione della reclamante - il Guarino stava marcando il calciatore avversario n. 9 Guaye in una situazione di calcio d’angolo e lo avrebbe allontanato da sé: quest’ultimo, resosi conto del contatto fisico, avrebbe accentuato la caduta.

Chiede pertanto che questa Corte riduca la squalifica al predetto Vincenzo Guarino. Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 3 febbraio 2023, nessuno è intervenuto per la reclamante.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente rilevato che il ricorso presenta profili di inammissibilità in quanto la reclamante impugna un provvedimento del Giudice Sportivo recante una motivazione non riferibile alla sanzione inflitta al proprio calciatore Guarino Vincenzo (“per aver colpito un giocatore avversario con un pugno”); tale erronea individuazione del provvedimento è contenuta tanto nel preavviso di reclamo, quanto nel reclamo stesso.

Laddove, invece, il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 17 gennaio 2023 commina al suddetto calciatore la squalifica per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, colpito con una violenta gomitata alla pancia un calciatore avversario”. Può tuttavia soprassedersi dalla pronuncia in rito, stante la manifesta infondatezza del reclamo nel merito: questa Corte Sportiva d’Appello, infatti, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Il referto arbitrale riporta testualmente che al 38’ PT veniva espulso il calciatore della Città di Acireale 1946, Guarino Vincenzo, “In quanto, a gioco fermo prima della battuta di un calcio d’angolo, colpiva nei pressi della propria area di rigore un calciatore titolare avversario con una violenta gomitata sulla pancia, provocandogli dolore immediato. Tuttavia, dopo l’ingresso del massaggiatore ospite, il calciatore colpito non riportava ulteriori problemi e riusciva a continuare tranquillamente la gara”.

L’arbitro, prima, e il Giudice Sportivo, poi, hanno qualificato la condotta del calciatore come violenta e sussumibile sotto il paradigma dell’art.38 C.G.S. (Condotta violenta dei calciatori).

Orbene gli elementi qualificanti il fatto in esame, come sopra refertati e confermati dal Direttore di gara, inducono questa Corte a ritenere – come anche ritenuto dal Giudice Sportivo - che nel caso di specie il calciatore Vincenzo Guarino abbia inteso porre in essere una condotta violenta, la quale, non soltanto deve intendersi come connotata dall’intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ma anche – come nel caso in esame - dall’intenzione di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea; elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S.

A nulla rileva la circostanza che dopo l’ingresso del massaggiatore in campo il giocatore offeso abbia potuto continuare a disputare la gara, perché ciò non elide il carattere violento della condotta tenuta dal Guarino, né le sue conseguenze, avendo procurato all’avversario immediato dolore e, pertanto, una temporanea incapacità dello stesso a proseguire il gioco.

In definitiva, ritiene la Corte che la sanzione di n.3 giornate effettive di squalifica complessivamente comminata dal Giudice Sportivo – corrispondente al minimo edittale sia congrua e proporzionata rispetto alla condotta tenuta dal calciatore, in assenza di circostanze attenuanti non evincibili dagli atti di gara e nemmeno dedotti dalla reclamante.

Per tutto quanto precede la domanda di riduzione (generica) della squalifica non può essere accolta e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società S.S.D. Città di Acireale 1946 deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                    Patrizio Leozappa

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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