F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 138/CSA pubblicata del 17 Febbraio 2023 – A.S.D. Barletta 1922 – calciatore Maccioni Matteo
Decisione n. 138/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 145/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Stefano Agamennone - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 145/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Barletta 1922 in data 23.01.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 3 febbraio 2023, l’Avv. Stefano Agamennone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. Barletta 1922. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Matteo Maccioni, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023, in relazione alla gara Molfetta Calcio/A.S.D. Barletta 1922 del 15.01.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, così motivando il suo provvedimento: “per avere colpito un calciatore avversario con un pugno.”
La società Barletta, con il reclamo, ha chiesto l’annullamento della squalifica o, in subordine, la riforma della decisione con la riduzione della sanzione inflitta in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti.
La reclamante ritiene la sanzione inflitta al proprio tesserato sproporzionata rispetto alla condotta dallo stesso tenuta.
In occasione dell’episodio che ha determinato l’espulsione del Maccioni, infatti, lo stesso si sarebbe limitato, nel tentare di proteggere la palla e resistere alla pressione dell’avversario, ad utilizzare le braccia. E’ così che sarebbe stato colpito del tutto involontariamente il calciatore avversario, che non avrebbe subito danni fisici.
La società Barletta ha altresì richiesto l’applicazione delle attenuanti ex art 13, comma 2 CGS in considerazione della correttezza e lealtà che avrebbero caratterizzato la vita sportiva del Maccioni.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 febbraio 2023 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
La reclamante sostiene che il gesto del proprio tesserato sarebbe stato del tutto involontario.
Dalla lettura del referto arbitrale, al quale l’ordinamento sportivo attribuisce valore di “piena prova” delle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., emerge in maniera inequivoca che, nel caso di specie, si è invece trattato di una condotta violenta. In particolare, l’Assistente dell’Arbitro n. 2 ha dichiarato che “a gioco fermo il calciatore n 70 Maccioni Matteo colpiva al collo con un pugno un calciatore avversario … . Il calciatore colpito cadeva a terra rimanendone per circa 2 minuti.” Un simile comportamento può mettere in serio pericolo l’integrità fisica dell’avversario, per cui non può non essere considerato violento e sanzionato con la squalifica di 3 gare, così come previsto dall’art. 38 del CGS.
Quanto alla invocata attenuante, questa Corte non ritiene che l’aver tenuto in precedenza un comportamento corretto e leale, peraltro non provato, possa giustificare una riduzione della sanzione.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Barletta 1922 non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Agamennone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce