F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 139/CSA pubblicata del 17 Febbraio 2023 – A.S.D. AMB Frosinone C5 – calciatore Cellitti Filippo

Decisione n. 139/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 155/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente (relatore)

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 155/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. AMB Frosinone C5 in data 25 gennaio 2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 536 del 24 gennaio 2023; 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03 febbraio 2023, l’avv. Patrizio Leozappa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. AMB Frosinone C5 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Cellitti Filippo, dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 536 del 24/01/2023), in relazione alla gara di Serie B (Girone F) di calcio a 5 Sulmona Futsal / A.S.D. AMB Frosinone C5 del 21.01.2023.

Con la decisione in esame, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore per n. 2 (due) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Perché non inserito in distinta ma riconosciuto personalmente dal direttore di gara, al termine dell’incontro veniva a diverbio con un dirigente della squadra avversaria, spintonandolo e rivolgendogli frasi offensive e minacciose”.

La società reclamante, nel succinto reclamo in cui non rassegna conclusioni, deduce che la ricostruzione dei fatti su cui poggia la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non sia corrispondente al vero, in quanto il Cellitti avrebbe fatto ingresso in campo al solo scopo di prestare soccorso ad altro tesserato della propria squadra colpito da persona riconducibile alla squadra avversaria e rimasto privo di sensi per oltre 10 minuti, con successivo intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario del 118.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 3 febbraio 2023, nessuno è intervenuto per la reclamante.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non è meritevole di accoglimento, in quanto, anche a voler considerare veritiere le ragioni addotte dalla reclamante a giustificazione dell’ingresso in campo a fine partita del sig. Cellitti, non presente in distinta, resta il fatto che quest’ultimo è venuto a diverbio con un dirigente della squadra avversaria e che “i due si spintonavano vistosamente a vicenda urlando frasi minacciose tra di loro e venivano divisi più volte dai rispettivi tesserati”, come risulta dal referto del direttore di gara, dalla reclamante neppure preso in considerazione, nonostante esso faccia piena prova di quanto accaduto, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S..

Alla luce di ciò, ritiene la Corte che la sanzione di due giornate effettive di squalifica complessivamente comminata dal Giudice Sportivo sia congrua e proporzionata rispetto alla condotta tenuta dal calciatore, che, in quanto gravemente antisportiva, è sanzionata dall’art. 39 con la sanzione minima qui irrogata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

                                                                          

                                                                                  IL PRESIDENTE ESTENSORE

                                                                                             Patrizio Leozappa

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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