F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 140/CSA pubblicata del 17 Febbraio 2023 – D. Football Club Matese
Decisione n. 140/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 157/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Componente
Savio Picone - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 157/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. Football Club Matese in data 01.02.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 84 del 24.1.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08.02.2023, il Dott. Savio Picone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La S.S.D. Football Club Matese ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Vittorio Esposito, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 84 del 24.1.2023), in relazione alla gara Football Club Matese / Pineto Calcio del 22.1.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, lanciato uno sputo ad un calciatore avversario colpendolo sulla maglia all'altezza di una spalla. Alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al Direttore di gara protestando con termini irriguardosi”.
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la rideterminazione della sanzione inflitta.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 8 febbraio 2023, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
Nel merito, si legge nel referto di gara che Esposito “(…) a gioco fermo (…) si avvicinava a Di Filippo e gli sputava addosso sulla maglia all’altezza della spalla. Alla notifica dell’espulsione si avvicinava a me scuotendo le braccia, dicendomi: Ma cosa stai facendo, sei impazzito?”.
La reclamante non contesta la ricostruzione dei fatti effettuata dall’arbitro nel referto di gara. La condotta del calciatore Esposito è stata univocamente accertata e descritta nel rapporto arbitrale. Ivi si conferma la volontarietà dello sputo, diretto alla parte superiore del corpo dell’avversario (alla spalla, perciò in prossimità del viso).
Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 38 C.G.S., riguardo alla condotta violenta dei calciatori durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate effettive di gara. Nel mentre restano escluse le invocate attenuanti ex art. 13 C.G.S., deve ribadirsi che lo sputo può certamente equipararsi ad un atto di violenza, assimilazione peraltro normativamente recepita dall’art. 35, comma 1, C.G.S., ancorché nei confronti degli ufficiali di gara. In questo senso la più recente giurisprudenza di questa Sezione (cfr. CSA, sez. III, 19 aprile 2022 n. 257; Id., sez. III, 1 aprile 2022 n. 233; Id., sez. III, 14 giugno 2021 n. 223).
La Corte, tuttavia, non ravvisa di contro neppure motivi per i quali, nel caso di specie, la sanzione minima edittale prevista dall’art. 38 C.G.S. meriti di essere aggravata. La successiva reazione verbale del calciatore nei confronti dell’arbitro, ad avviso della Corte, non può qualificarsi come ingiuriosa o irriguardosa.
Secondo la giurisprudenza (cfr. CSA, sez. III, 24 novembre 2020 n 18), la condotta ingiuriosa si configura in presenza di espressioni idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte, tali da attribuire qualità personali negative al destinatario. Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di espressioni che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto, nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara, comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi, o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni. La condotta irriguardosa, meno grave dell’ingiuria, consiste in espressioni oggettivamente connotate da una palese mancanza di rispetto verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica.
Pertanto, ad avviso della Corte, non può farsi applicazione concorrente della sanzione prevista dall’art. 36, comma 1, C.G.S., non avendo il calciatore della reclamante Football Club Matese superato il limite del legittimo diritto di critica.
Ne consegue che la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara, comminata dal Giudice Sportivo, può essere ridotta a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce