C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 30/09/2022 – Delibera – gara del 28/ 9/2022 GARLASCO 1976 ASD – GIOVANILE LUNGAVILLA

gara del 28/ 9/2022 GARLASCO 1976 ASD - GIOVANILE LUNGAVILLA

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sonosottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di CoppaItalia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2021/2022", come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia nº 6 del 5-8-2021 che riprende il CU Nº 66 del 4-8-2021 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 50/A del 4-8-2021 che dispone quanto segue:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

La società Giovanile Lungavilla calcio ha inviato preannuncio di ricorso a mezzo PEC in data 29-9-2022 ore 12,08 e successivamente sempre a mezzo PEC in data 29-9-2022 ore 12,14 ha inviato le motivazioni.

Si rileva che il preannuncio di ricorso che trattasi è stato inviato ed è giunto oltre il termine perentorio su indicato inoltre la sottoscrizione generica del medesimo a stampa, riferita alla sola società, non identifica il mittente; anche le motivazioni pur giunte entro il termine previsto, sono sottoscritte alla medesima maniera.

Si dà atto che le irregolarità formali relative alla sottoscrizione del ricorso, non sono state sanate ai sensi dell'articolo 49 comma 7 del CGS.

Pertanto per i motivi su indicati il ricorso stesso è chiaramente inammissibile e non si può pertanto entrare nel merito.

Tuttavia, dagli atti di gara, risulta che la società Garlasco 1976 durante la gara ha provveduto alla sostituzione di SETTE calciatori anziché di CINQUE come consentito, e così come disposto dal CU Nº 1 della LND del 1-7-22 punto 23 pag. 49 e come riportato sul CU n 6 del CR Lombardia del 4-8-2022 " Norme comuni" pag 44/6; infatti oltre alle cinque sostituzioni già effettuate, al 42º del secondo tempo ha effettuato la sesta sostituzione ed al 43º del secondo tempo la settima sostituzione.

Pertanto la gara di che trattasi dal 42º del 2º tempo è stata disputata in modo irregolare.

La società Garlasco 1976 non ha inviato controdeduzioni Visto l'art 10 del CGS.

PQS

DELIBERA

di comminare alla società Garlasco 1976 la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;

di dichiarare inammissibile il ricorso pertanto addebitare alla società Giovanile Lungavilla la tassa, se non versata.

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