C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 06/10/2022 – Delibera – gara del 21/ 9/2022 CALCIO LACCHIARELLA – SANGIULIANO CVS A R.L.

gara del 21/ 9/2022 CALCIO LACCHIARELLA - SANGIULIANO CVS A R.L. Con deliberazione pubblicata sul CU n. 23 del 29/09/2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della società Calcio Lacchiarella.

Il reclamo è stato presentato irregolarmente in quanto privo del preannuncio e le motivazioni presentate oltre il termine di cui all'art. 67 del C.G.S.

Il reclamo pertanto è inammissibile e non si entra nel merito.

Tuttavia dagli atti di gara risulta che la società Sangiuliano CVS durante la gara ha provveduto alla sostituzione di SEI calciatori anzichè CINQUE consentiti così come disposto dal CU n. 1 della L.N.D. del 1/07/2022 punto 23 pag. 49 e come riportato sul CU n. 6 C.R. Lombardia del 4/08/2022 "Norme comuni" pag. 28.

Pertanto la gara di che trattasi dal 37º del 2º tempo è stata disputata in modo irregolare.

Il reclamo pertanto è fondato e va accolto.

La società Sangiuliano CVS non ha inviato controdeduzioni.

Visto l'art. 10 del C.G.S.

PQS

DELIBERA

- di dichiarare il ricorso inammissibile ed addebitare alla società Lacchiarella la tassa reclamo se non versata.

- di comminare alla società Sangiuliano CVS la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

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