C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 13/10/2022 – Delibera – Reclamo società ASD Real Melegnano 1928 – Camp. 1° Categoria – Gir. H GARA del 21.09.2022 tra Atletico QCM / Real Melegnano C.U. n. 21 del C.R.L. datato 23.09.2022

Reclamo società ASD Real Melegnano 1928 – Camp. 1° Categoria – Gir. H

GARA del 21.09.2022 tra Atletico QCM / Real Melegnano

C.U. n. 21 del C.R.L. datato 23.09.2022

L’ASD Real Melegnano 1928 proponeva reclamo avverso le sanzioni della perdita della gara disputata in data 21.09.2022 tra Atletico QCM – Real Melegnano, avverso le squalifiche dei calciatori Santarsiero Andrea, Mella Diego e Brucoli Marco, nonché avverso la sanzione dell’ammenda di € 300,00 disposte dal Giudice Sportivo con propria delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del C.R.L. del 23.09.2022.

Nella predetta decisione, il G.S. comminava la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 poiché il Direttore di gara provvedeva ad una definitiva sospensione della stessa al minuto 47 del secondo tempo, in occasione del verificarsi di una “rissa” che era perdurata per circa 10 minuti ed alla quale avevano partecipato, sebbene non identificati singolarmente, quasi tutti i componenti di entrambe le squadre. Conseguentemente, ritenendo che non sussistessero le condizioni per poter garantire l’incolumità, in particolare, dei presenti sul terreno di gioco, l’arbitro ne disponeva la sospensione definitiva al 47esimo del 2° tempo regolamentare

Venivano identificati esclusivamente, per ciò che interessa il reclamo, i calciatori Santarsiero Andrea, Mella Diego e Brucoli Marco, per ciascuno dei quali veniva disposta la squalifica per 3 giornate di gara.

In conseguenza di quanto sopra, il GS disponeva altresì la sanzione dell’ammenda per l’importo di € 300,00 nei confronti della reclamante, per responsabilità oggettiva.

Nel proprio reclamo, depositato in data 28.09.2022 e preceduto da regolare preannuncio notificato in data 24.09.2022 ad Atletico QCM, Real Melegnano evidenziava come dal referto di gara non emergesse in alcun modo un pericolo per l’incolumità dei presenti sul terreno di gioco, né per i calciatori e dirigenti, né per lo stesso direttore di gara, tanto che quest’ultimo nell’occasione aveva estratto un solo cartellino rosso.

Per altro verso, Real Melegnano sottolineava alcune incongruenze nella compilazione del referto dell’arbitro, riguardanti in particolare le tempistiche in cui si sarebbero svolti i fatti e il momento in cui è stata decretata l’interruzione della gara. Inoltre, secondo la ricostruzione della reclamante, Real Melegnano sarebbe venuta a conoscenza dell’interruzione della gara solo a seguito della pubblicazione del Comunicato n. 21 del C.R.L. del 23.09.2022, considerato che il Direttore di gara non ha mai comunicato l’interruzione, né ha fornito alcuna indicazione al riguardo in sede di trasmissione, al termine della gara, del foglio notizie – erroneamente denominato dalla reclamante come rapporto di gara.

In conclusione, la reclamante chiedeva l’omologazione del risultato maturato sul campo con il punteggio di 1 – 2 in favore di Real Melegnano, o in subordine la ripresa della gara a partire dal momento della sospensione, ovvero in ulteriore subordine la ripetizione della gara; l’annullamento delle squalifiche disposte nei confronti dei sigg.ri Santarsiero Andrea, Mella Diego e Brucoli Marco, o in subordine la riduzione delle stesse; l’annullamento, o in subordine la riduzione della sanzione pecuniaria.

All’udienza del 06.10.2022, compariva davanti alla Corte Sportiva d’Appello la ricorrente, anche a mezzo di legale. La stessa, nel riportarsi alla propria memoria difensiva, specificava che la società aveva appreso dell’interruzione della gara – e della conseguente sconfitta comminata anche a proprio carico – solo con il successivo Comunicato. La reclamante sottolineava altresì come dal rapporto di gara non emergessero i motivi che avevano indotto l’arbitro a ritenere sussistente un pericolo per l’incolumità, come anche che ivi non fosse indicata la sospensione della gara.

Inoltre, la ricorrente ribadiva come non fosse avvenuta alcuna rissa nel corso della gara, tanto meno della durata di 10 minuti e come tutti, nel sentire il triplice fischio che decretava la fine della gara, avessero esultato nella convinzione di aver vinto la partita. Infatti, nel foglio notizie consegnato dall’arbitro ai dirigenti a fine partita non risultava alcuna sospensione o interruzione.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato depositato nei termini di cui al CGS

OSSERVA

Ritiene questa Corte che i fatti occorsi, nel complesso considerati, non possano essere valutati con criteri esclusivamente tecnici e richiedano, conseguentemente, a questo Giudice di stabilire, ex art. 10, comma 5, C.G.S., se ed in quale misura essi possano aver influito sulla regolarità di svolgimento (o di mancato svolgimento) della gara. La citata norma, infatti, attribuisce opportunamente agli organi della giustizia sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa.

Come previsto dall’art. 64 N.O.I.F. (nonché dal punto 11, regola 5, Guida Pratica A.I.A.), la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni. Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l’incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all’incontro. Inoltre, è necessario che l’arbitro faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l’impossibilità di giungere alla conclusione della gara, può decretarne la conclusione anticipata.

Dal referto di gara emerge che nei minuti finali della gara oggetto del reclamo sussistesse una situazione nel complesso non incontrollabile e comunque inidonea a porre a rischio l’incolumità dei presenti. Diversamente da quanto rilevato dal G.S., nel rapporto di gara non vi è alcun riferimento ad atti di violenza (quali “calci e pugni”), mentre vengono genericamente indicati comportamenti antisportivi ed irriguardosi quali spintoni, insulti, provocazioni, minacce e sputi. L’utilizzo del termine “rissa” in correlazione con le sopracitate condotte appare piuttosto impiegato in senso a-tecnico ed indicativo di circostanze senz’altro censurabili e per le quali l’arbitro avrebbe ben potuto (e dovuto) assumere provvedimenti disciplinari, ma in alcun modo idonee a porre a rischio l’integrità fisica o l’incolumità dei presenti.

In particolare il referto non fa alcun riferimento a violenze, aggressioni all’arbitro o a rischi per l’incolumità di alcuno. Neppure è dimostrato che l’arbitro abbia adoperato ogni mezzo per garantire la prosecuzione della gara per i pochi minuti che residuavano, non avendo egli assunto alcun provvedimento disciplinare nel frangente né convocato i capitani, per tentare di portare a termine i tre minuti di gara che mancavano.

Dal referto di gara, dunque, non possono essere ravvisate circostanze tali da compromettere lo svolgimento della gara e da fondare il timore del Direttore di gara per l’incolumità propria o dei presenti.

Posto quanto sopra, risulta pacifico nella Giurisprudenza sportiva che nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o atteggiamenti ribelli ed indisciplinati di calciatori ed altri tesserati durante lo svolgimento dell’incontro, il decretare la fine anticipata della gara, ovvero la sua prosecuzione fittizia, non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso.

Nelle ipotesi in cui il provvedimento della definitiva interruzione della gara sia immotivato, anche ove connesso a una ipotesi di “rissa”, deve essere comunque disposta la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 10 co. 5, lett. c) del CGS (cfr. Corte d’Appello Territoriale, CR Lombardia, C.U. 54 del 10 marzo 2022; nonché CAF, C.U. 35/C dell’1 marzo 2004, n. 7; CAF, C.U. 2/C del 20 luglio 2000, n. 9; CAF, C.U. 24/C del 25 marzo 1999, n. 7).

Quanto alle sanzioni irrogate nei confronti dei calciatori Santarsiero Andrea, Mella Diego e Brucoli Marco, per ciascuno dei quali veniva disposta la squalifica per 3 giornate di gara, queste viceversa appaiono congrue, considerato che, sebbene la condotta non possa essere qualificata come violenta, quanto rappresentato appare rientrante nella diversa fattispecie della condotta antisportiva o comunque senz’altro irriguardosa e meritevole di provvedimento disciplinare.

Quanto alla sanzione dell’ammenda di € 300,00 comminata a titolo di responsabilità oggettiva nei confronti della Società, considerato che, ad avviso di questa Corte, la condotta dei calciatori non può essere qualificata come violenta ma solamente come gravemente antisportiva, l’importo deve essere ridotto. Infatti, pur riscontrando che le condotte dei tesserati coinvolti non abbiano raggiunto gli estremi necessari per la sospensione definitiva dell’incontro, le stesse appaiono comunque meritevoli di provvedimenti disciplinari, da cui consegue anche la responsabilità oggettiva della società.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo

DICHIARA

l’irregolarità della gara e ne ordina la ripetizione ai sensi dell’art. 10, co. 5, lett. c) del CGS. Riduce l’ammenda comminata nei confronti di Real Melegnano alla somma di € 200,00.

Conferma nel resto.

Si dispone la restituzione della tassa, se versata.

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