C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/10/2022 – Delibera – Reclamo A.S.D. FARA OLIVANA CON SOLA – Camp. 1° Categoria – Gir. D GARA del 25.09.2022 tra U.S.D. Fornovo S. Giovanni / A.S.D. Fara Olivana con Sola C.U. n. 23 del CRL datato 25.09.2022
Reclamo A.S.D. FARA OLIVANA CON SOLA – Camp. 1° Categoria - Gir. D
GARA del 25.09.2022 tra U.S.D. Fornovo S. Giovanni / A.S.D. Fara Olivana con Sola
C.U. n. 23 del CRL datato 25.09.2022
La società A.S.D. FARA OLIVANA CON SOLA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica di n. 5 giornate a carico del proprio calciatore Luca Martinelli in quanto quest’ultimo, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento lasciando il terreno di gioco, voltandosi verso il direttore di gara sputava colpendolo su una scarpa.
La reclamante evidenzia, invece, che, al momento della notifica da parte dell’arbitro della seconda ammonizione e della successiva espulsione, il calciatore Luca Martinelli, pur stupito per il provvedimento preso e pur rammaricato per dover lasciare la propria squadra in nove contro undici prendeva la via degli spogliatoi e solo quando si trovava fuori dal campo, molto distante dal direttore di gara, sputava per terra senza colpire la scarpa dell’arbitro; pertanto, la società reclamante chiede una riduzione della squalifica a carico del proprio calciatore Luca Martinelli.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS,
OSSERVA
ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Su queste basi, il referto di gara dell’Arbitro è chiaro e preciso nel descrivere l’accaduto: dopo che il calciatore Luca Martinelli veniva espulso, quest’ultimo mentre stava per lasciare il terreno di gioco si girava verso il direttore di gara gli sputava addosso colpendolo ad una scarpa.
Pertanto la sanzione della squalifica per n. 5 giornate, comminata dal G.S., deve essere integralmente confermata.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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