C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/10/2022 – Delibera – Reclamo G.S. ORATORIO LOMAGNA A.S.D. – Camp. Juniores Prov. B – Gir. B GARA del 24.09.2022 tra Oratorio Lomagna A.S.D. / O.S.G.B. Merate C.U. n. 12 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 29.09.2022
Reclamo G.S. ORATORIO LOMAGNA A.S.D. – Camp. Juniores Prov. B - Gir. B
GARA del 24.09.2022 tra Oratorio Lomagna A.S.D. / O.S.G.B. Merate
C.U. n. 12 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 29.09.2022
La società G.S. ORATORIO LOMAGNA A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0–3 a carico della società reclamante, per avere quest’ultima impiegato durante la gara in oggetto numero 7 calciatori fuori quota anziché i 6 previsti e permessi dalla normativa vigente.
Nei fatti, risulta che al minuto 13° del secondo tempo la società Oratorio Lomagna sostituiva un calciatore nato nel 2004 con un calciatore nato nel 2003 e pertanto, da tale minuto, impiegava sul terreno di gioco un numero complessivo di 7 calciatori fuori quota, in violazione del disposto contenuto nel C.U. n°68 del 05.05.2022 del C.R. Lombardia.
La reclamante evidenzia che la norma asseritamente violata risulta incompleta e difficilmente interpretabile in quanto, dal tenore letterale della stessa, risulterebbe che i calciatori nati nell’anno 2003 non debbano essere considerati fuori quota e pertanto chiede l’annullamento della sanzione.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
OSSERVA PRELIMINARMENTE
Il reclamo mira ad ottenere l’annullamento della sanzione della perdita della gara e pertanto, per il presente procedimento, ai sensi dell’art. 49 comma 4 C.G.S., la società reclamante risultava onerata di inviare alla controparte O.S.G.B. Merate la copia della dichiarazione con la quale veniva preannunciato il reclamo e copia del reclamo stesso con le modalità di comunicazione degli atti di cui all’art.53 C.G.S.
In particolare, il combinato disposto dell’art. 53 commi 1 e 5 lett. b), prevede che in relazione agli atti per i quali è prevista la comunicazione alle società interessate, gli stessi (ovvero “tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse”) vanno comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.
Risulta dagli atti che la società reclamante non abbia provveduto ad inviare copia del preannuncio del reclamo e del reclamo stesso alla controparte a mezzo PEC, limitandosi invece ad inviare copia degli atti all’indirizzo di posta elettronica ordinaria della controparte (info@osgbmerate.it), senza alcun elemento atto a dimostrare l’effettiva consegna della comunicazione.
Alla luce di quanto sopra, vantando la controparte O.S.G.B. Merate una chiara legittimazione passiva per il caso di specie ed avendo la reclamante posto in essere una condotta procedurale caratterizzata dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario per la sequenza di avvio del procedimento, il reclamo non risulta ammissibile.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
il reclamo inammissibile e dispone l’addebito della relativa tassa.
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