C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/10/2022 – Delibera – Reclamo U.S. CAVESE 1913 – Camp. 1° Categoria – Gir. I GARA del 21.09.2022 tra U.S. Cavese / U.S. Rivanazzanese C.U. n. 21 del CRL datato 23.09.2022

Reclamo U.S. CAVESE 1913 – Camp. 1° Categoria - Gir. I GARA del 21.09.2022 tra U.S. Cavese / U.S. Rivanazzanese C.U. n. 21 del CRL datato 23.09.2022 La società U.S. CAVESE 1913 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato: a carico della reclamante l’ammenda di € 300,00 per comportamento violento dei propri tesserati nei confronti dei tesserati avversari e poiché una persona non identificata, qualificatasi come “direttore sportivo”, insieme ad altri tesserati, minacciava l’arbitro nel suo spogliatoio, intimandogli di modificare i nominativi dei propri calciatori espulsi; a carico del proprio calciatore Ndoja Kledian la squalifica fino al 23.12.2022 in quanto quest’ultimo, espulso al termine della gara per avere tentato di colpire al volto e spintonato ripetutamente un avversario, dopo essere stato informato del provvedimento di espulsione, si recava indebitamente nello spogliatoio arbitrale spalleggiato da altri soggetti (anche della società avversaria) e, avvicinandosi al direttore di gara viso a viso, lo offendeva ripetutamente e gli intimava di cancellare il suo nominativo tra i calciatori espulsi ed attribuire i fatti da lui commessi ad altro calciatore della sua squadra. Al diniego dell’arbitro, reiterava minacciosamente la propria condotta e, a causa dell’insistente situazione di minaccia, il direttore di gara, per salvaguardare la propria incolumità, assecondava l’intimazione. La reclamante evidenzia invece che, al termine della gara, durante una rissa provocata dall’assistente arbitro della società avversaria, il giocatore della Rivanazzanese n°12 Bussetti Riccardo Maria colpiva al volto il calciatore Ndoja Kledian. Il direttore di gara, a causa della concitazione del momento, segnalava nel proprio rapporto di gara nomi e numeri errati. Successivamente, al momento della firma del rapportino di gara, il Presidente della reclamante Giovanni D’Ambrosio si recava nello spogliatoio dell’arbitro per chiarire il malinteso insieme al direttore sportivo della società avversaria Zannini Ilario ed ai calciatori Adani, Bussetti (Rivanazzanese) e Ndoja Klodian: in tale occasione il Bussetti Riccardo Maria si dichiarava colpevole e veniva ringraziato dell’arbitro per l’ammissione di colpa. In conclusione, la reclamante chiede l’annullamento dell’ammenda. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS , OSSERVA ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Su queste basi, il referto di gara ed il supplemento reso dall’Arbitro sono chiari ed univoci nel rappresentare la dinamica dei fatti occorsi. In particolare risulta che, subito dopo il termine dell’incontro, il direttore di gara si accorgeva di una rissa nei pressi delle panchine, all’interno della quale, tra gli altri, riconosceva il calciatore della Cavese Ndoja Kledian. Successivamente, al momento della firma del rapportino di gara, due persone estranee alla gara, qualificatesi come direttori sportivi, uno della Rivanazzanese e l’altro della Cavese, facevano irruzione nello spogliatoio dell’arbitro, chiamando contestualmente cinque giocatori di entrambe le squadre, tra cui il n.15 della Cavese Ndoja Kledian che anch’egli faceva irruzione nello spogliatoio. A tal punto i soggetti indebitamente presenti nello spogliatoio arbitrale intimavano al direttore di gara di cancellare immediatamente i nomi scritti sul rapportino inserendo al loro posto i nominativi di altri soggetti e, al diniego del direttore di gara, il calciatore Ndoja Kledian si avvicinava a pochi centimetri dal volto dell’arbitro insultandolo e denigrandolo. Altri soggetti, tra cui dirigenti, minacciavano il direttore di gara. Poiché i soggetti presenti nello spogliatoio arbitrale manifestavano l’intendimento di non uscire sin quando non fossero stati modificati i nomi e, considerata la situazione di pericolo durata circa 40 minuti (culminata nel momento in cui un soggetto – qualificatosi come direttore sportivo della Cavese- afferrava il braccio dell’arbitro provocandogli lieve dolore), il direttore di gara, nel tentativo di placare l’ira dei presenti, acconsentiva a cambiare i nomi come intimato. Si evidenzia come per il caso di specie la descrizione dei fatti operata dal direttore di gara negli atti ufficiali sia minuziosa, specifica e lineare, non lasciando margine per alcun tipo di fraintendimento in relazione alle intenzioni prevaricatorie e minacciose palesate dai soggetti indebitamente presenti nello spogliatoio arbitrale. Pertanto la sanzione comminata dal G.S. deve essere integralmente confermata. Per ultimo, alla luce delle risultanza di cui agli atti ufficiali di gara, viste le dichiarazioni inserite nel reclamo da parte del Presidente della U.S. Cavese e preso atto della riserva del G.S. di comminare ulteriori provvedimenti disciplinari a seguito alle indagini chieste alla Procura Federale, si stabilisce, ad integrazione di quanto già disposto dal Giudice di prime cure, di trasmettere alla Procura Federale tutti gli atti del presente procedimento, con specifico riferimento al reclamo. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa. DISPONE la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura Federale.
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