C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/10/2022 – Delibera – Reclamo U.S. RIVANAZZANESE – Camp. 1° Categoria – Gir. I GARA del 21.09.2022 tra U.S. Cavese / U.S. Rivanazzanese C.U. n. 21 del CRL datato 23.09.2022

Reclamo U.S. RIVANAZZANESE – Camp. 1° Categoria - Gir. I GARA del 21.09.2022 tra U.S. Cavese / U.S. Rivanazzanese C.U. n. 21 del CRL datato 23.09.2022 La società U.S. RIVANAZZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica fino al 16.11.2022 a carico del proprio calciatore Adani Luca in quanto quest’ultimo, dopo essere stato informato del provvedimento di espulsione per avere spintonato un avversario al termine della gara, si recava indebitamente nello spogliatoio arbitrale e, fermandosi sulla porta spalleggiato da altri soggetti (anche della società avversaria), intimava al direttore di gara di cancellare il suo nominativo tra i calciatori espulsi ed attribuire i fatti da lui commessi ad altro calciatore della sua squadra. A causa dell’insistente situazione di minaccia dovuta alla presenza di numerose persone, il direttore di gara, per salvaguardare la propria incolumità, assecondava l’intimazione. La reclamante evidenzia invece che, al termine della gara ed in seguito ad un acceso dibattito tra le due società avversarie, il proprio giocatore Bussetti Riccardo Maria colpiva un calciatore della Cavese, meritando la giusta espulsione. Tuttavia il direttore di gara, a causa della concitazione del momento e della confusione creatasi, segnalava nel proprio rapporto di gara come responsabile del gesto il calciatore Adani Luca. Successivamente, al momento della firma del rapporto di gara, il Direttore sportivo della reclamante Zannino Ilario ed i giocatori Adani Luca e Bussetti Riccardo Maria si recavano dall’arbitro per chiarire il malinteso ed in tale occasione il Bussetti Riccardo Maria si dichiarava colpevole del gesto incriminato, trovando i ringraziamenti dell’arbitro per l’ammissione di colpa e la conferma, da parte del direttore di gara, che avrebbe provveduto alla rettifica dei nomi. In conclusione, la reclamante chiede la rettifica della sanzione a carico del tesserato Bussetti Riccardo con conseguente annullamento della squalifica comminata ad Adani Luca. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS , OSSERVA ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Su queste basi, il referto di gara ed il supplemento reso dall’Arbitro sono chiari ed univoci nel rappresentare la dinamica dei fatti occorsi. In particolare risulta che, subito dopo il termine dell’incontro, il direttore di gara si accorgeva di una rissa nei pressi delle panchine nella quale, tra gli altri, riconosceva il calciatore della Rivanazzanese Adani Luca. Successivamente, al momento della firma del rapportino di gara, due persone estranee alla gara, qualificatesi come direttori sportivi, uno della Rivanazzanese e l’altro della Cavese, facevano irruzione nello spogliatoio dell’arbitro, chiamando contestualmente cinque giocatori di entrambe le squadre, tra cui il n.3 Adani Luca, che si fermava sulla porta di ingresso dello spogliatoio. A tal punto i soggetti indebitamente presenti nello spogliatoio arbitrale intimavano al direttore di gara di cancellare immediatamente i nomi scritti sul rapportino inserendo al loro posto i nominativi di altri soggetti e, al diniego del direttore di gara, quest’ultimo veniva insultato e minacciato. Poiché i soggetti presenti nello spogliatoio arbitrale manifestavano l’intendimento di non uscire sin quando non fossero stati modificati i nomi e, considerata la situazione di pericolo durata circa 40 minuti (culminata nel momento in cui un soggetto – qualificatosi come direttore sportivo della Cavese- afferrava il braccio dell’arbitro provocandogli lieve dolore), il direttore di gara, nel tentativo di placare l’ira dei presenti, acconsentiva a cambiare i nomi come intimato. Per ultimo si evidenzia come per il caso di specie la descrizione dei fatti operata dal direttore di gara negli atti ufficiali sia minuziosa, specifica e lineare, non lasciando margine per alcun tipo di fraintendimento in relazione alle intenzioni prevaricatorie e minacciose palesate dai soggetti indebitamente presenti nello spogliatoio arbitrale. Pertanto la sanzione comminata dal G.S. deve essere integralmente confermata Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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