C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 13/10/2022 – Delibera – gara del 30/ 9/2022 GRUPPO SPORTIVO GORDONA – FC LONGOBARDA

gara del 30/ 9/2022 GRUPPO SPORTIVO GORDONA - FC LONGOBARDA

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 26 del 6-10-2022 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società G S Gordona.

Dato atto che con nota pec in data 6-10-2022 ore 15,36 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Pestrichella Vito nato il 15-4-1992, in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU del CRL nº 80 del 1-6-2022. Chiede pertanto a carico della controparte la sanzione della perdita della gara.

Infatti tale calciatore essendo stato ammonito nella gara Play Off Union Gallarate C 5 - New Vidi team del 27-5-22 risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione come da CU su citato.

Dagli atti di gara risulta inoltre che effettivamente la società Longobarda ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto partecipando attivamente alla gara.

Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara.

La società Longobarda non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Visto l'art. 10 del CGS.

DELIBERA

In accoglimento del ricorso come sopra proposto:

a) di comminare alla società Longobarda la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6;

b) di comminare alla società Longobarda ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;

c) di squalificare il calciatore Pestrichella Vito della società Longobarda per una ulteriore gara;

d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 9/10/2022 il dirigente accompagnatore sig. Grazioli Luca della società Longobarda;

e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa, se versata.

 

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