C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 17/10/2022 – Delibera – Gara : Busnago – Nino Ronco – gir 25 del 13-10-2022

Gara : Busnago – Nino Ronco  - gir 25                      del 13-10-2022                   

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2021/2022”, come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia n° 6 del 5-8-2021  che riprende il CU N° 66 del 4-8-2021 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc n° 50/A del 4-8-2021 che dispone quanto segue:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

 

La società Busnago ha inviato preannuncio di ricorso unitamente alle motivazioni, a mezzo Pec. in data 14-10-2022 ore 22,24; si rileva che il ricorso non è conforme quanto al termine di invio al disposto di cui ai CU sopra indicati in riferimento alla “Abbreviazione dei termini”.

Il ricorso è inammissibile e non si entra nel merito.

La società Nino Ronco non ha inviato controdeduzioni.

PQS

DELIBERA    

di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo Busnago – Nino Ronco 0-1;

di addebitare alla società Busnago la tassa reclamo, se non versata.

Di trasmettere gli atti di gara alla On. procura Federale per quanto di eventuale competenza.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it