C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo società A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO – Campionato U18 Reg. – Gir.D GARA del 1.10.2022 – U.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO – A.S.D. OLIMPIA CALCIO CADORAGO C.U. n.26 del C.R.L. datato 06.10.2022
Reclamo società A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO – Campionato U18 Reg. – Gir.D GARA del 1.10.2022 - U.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO – A.S.D. OLIMPIA CALCIO CADORAGO
C.U. n.26 del C.R.L. datato 06.10.2022
La società A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo, preso atto di quanto contenuto nel rapporto dell’Arbitro, che aveva decretato la sospensione definitiva della gara per essere risultata non funzionante una delle quattro torri di illuminazione artificiale del terreno di gioco durante l’intervallo tra le due frazioni di gioco, sanzionava l’odierna reclamante con la perdita della gara con il risultato di 3 a 0.
Comprova documentalmente la reclamante di utilizzare l’impianto sportivo denominato “Gigi Meroni” sito in Como, Via Acquanera in forza di convenzione datata 25.8.2022 con la Società Albate HF Calcio, a sua volta concessionaria dell’uso dell’impianto sportivo di proprietà del Comune di Como in forza di contratto di concessione 1.9.2021.
Deduce quindi la reclamante l’assenza assoluta di qualsiasi propria responsabilità in ordine al malfunzionamento dell’impianto illuminante, anche sotto il profilo dell’insussistenza del nesso causale tra la propria condotta -caratterizzata dall’impossibilità di eseguire alcuna forma di manutenzione- e l’evento consistito nella perdita di tensione in una delle quattro torri di proiezione.
Il tutto non mancando di sottolineare come, a giudizio della reclamante, il tempo che l’Arbitro ebbe ad attendere per verificare l’eventuale ripresa in funzione dell’impianto (dieci minuti, come risulta dallo stesso rapporto di gara) non corrisponda alla previsione di attesa di un “tempo ragionevole”, così come prescritto dalla Guida Pratica AIA a corredo della Regola 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio.
Sulla scorta di tali considerazioni la Società A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di attribuzione della vittoria “a tavolino” alla squadra avversaria, chiedendo che venga disposta la prosecuzione della gara dal momento della sua interruzione (la partita venne sospesa nell’intervallo, sul risultato parziale di 1 a 0 in favore della A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO), o, in subordine la ripetizione integrale dell’incontro.
La controinteressata A.S.D. OLIMPIA CALCIO CADORAGO, pur regolarmente notiziata del reclamo, non ha fatto pervenire proprie osservazioni o deduzioni.
Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
OSSERVA
Nell’esame della fattispecie non può che richiamarsi il principio di diritto sancito con la decisione dell’Alta Corte di Giustizia presso il CONI 24.6.2014 n. 17: “una società sportiva ospitante, partecipante ad un campionato dilettanti, non può essere ritenuta responsabile del mancato svolgimento di un incontro se tale effetto è stato determinato da forza maggiore o nel caso in cui debba ritenersi mancante un nesso causale tra la condotta della società ospitante e l’evento, che non può pertanto ritenersi addebitabile nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva, tenendo conto delle condizioni in cui lo stesso si è verificato”.
Il precedente di legittimità testè evocato decideva un caso esattamente sovrapponibile a quello in esame: anche in quel caso si era verificato lo spegnimento di una delle torri di illuminazione ed anche in quel caso la società ospitante aveva la disponibilità dell’impianto sportivo in concessione dalla società comunale di gestione dello stesso.
Ebbene, nell’anzidetta decisione, più ancora che l’enunciato principio di diritto appare calzante la considerazione secondo cui “nel rispetto dei principi elaborati in tema di responsabilità oggettiva, si deve peraltro ritenere che un evento non possa ritenersi addebitabile ad un soggetto, neanche a titolo di responsabilità oggettiva, se vi è stata una interruzione del nesso causale che lega la condotta del soggetto all’evento ritenuto fonte di responsabilità. Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva vi deve essere, infatti, almeno un rapporto di nesso causale fra la condotta e l’evento ritenuto fonte di responsabilità”.
Nesso causale che, secondo l’Alta Corte, sarebbe da escludersi “anche se tale guasto fosse stato dovuto ad una insufficiente manutenzione dello stesso impianto che comunque la società ospitante non avrebbe potuto assicurare, non essendo tenuta alla manutenzione dello stesso (e non potendo anzi alla stessa provvedere)”.
Conformandosi ai surrichiamati principi dettati dalla Corte regolatrice, risulta evidente come anche nel caso oggetto di reclamo, e per le medesime ragioni esposte dall’Organo nomofilattico, non possa ritenersi sussistente alcuna forma di responsabilità oggettiva in capo alla A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO per l’interruzione della gara del 1.10.2022 oggetto della decisione qui impugnata.
Secondo il criterio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. S.U. 12.12.2013 n. 26242, cui hanno fatto seguito Cass. S.U. 12.5.2017 n. 11799 e Cass. 10.2.2020 n. 3049), l’accoglimento del motivo di ricorso che riposa sull’insussistenza di responsabilità oggettiva della Società ospitante dispensa questa Corte dall’esaminare il profilo relativo alla conformità o meno al disposto regolamentare del tempo di attesa che l’Arbitro ebbe a ritenere “ragionevole” prima di decretare la sospensione definitiva della gara.
Premesso quanto sopra, si osserva che secondo l’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nel testo approvato dal Consiglio Federale in data 30.1.2019 con decorrenza dal 1.7.2019 (cfr. C.U. FIGC n. 41/A-2019) deve essere disposta la prosecuzione della gara interrotta “esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara”.
Considerato che la sospensione definitiva avvenne nell’intervallo, dovrà dunque disputarsi il solo secondo tempo della gara, partendo dal risultato acquisito sino a quel momento, di 1 a 0 in favore della A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO.
Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
ACCOGLIE
il reclamo proposto dalla A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO e per l’effetto
ANNULLA
la sanzione sportiva della perdita della gara inflitta con la decisione impugnata.
A norma dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti
DISPONE
la prosecuzione della gara A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO – A.S.D. OLIMPIA CALCIO per la disputa del secondo tempo, partendo dal risultato di 1 a 0 in favore della A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO.
DISPONE
infine la restituzione della tassa, se versata.
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