C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo società A.S.D. NIGUARDA CALCIO – Camp. Juniores Provinciale U19 – Gir. C – GARA del 02.10.2022 tra NUOVA BOLGIANO – NIGUARDA CALCIO C.U. n. 11 della Delegazione Provinciale di Milano datato 06.10.2022
Reclamo società A.S.D. NIGUARDA CALCIO – Camp. Juniores Provinciale U19 – Gir. C - GARA del 02.10.2022 tra NUOVA BOLGIANO – NIGUARDA CALCIO
C.U. n. 11 della Delegazione Provinciale di Milano datato 06.10.2022
La società A.S.D. NIGUARDA CALCIO ha proposto reclamo avverso decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S., riscontrata la presenza in campo del calciatore BUSCAINI GIOELE in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la società in questione, ha comminato alla ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, e contestualmente ha disposto l’inibizione del Dirigente accompagnatore Baldassarre Francesco sino al 3/11/2022, nonché l’ammenda pari ad Euro 80,00 nei confronti della società, per responsabilità oggettiva.
La reclamante presentava articolato ricorso, ritualmente notificato alla controparte, osservando che il calciatore BUSCAINI GIOELE aveva preso parte all’incontro in quanto, alla data della partita (02.10.2022), la procedura di tesseramento era stata formalmente portata a termine dalla società, salvo poi essere respinta in data successiva (il 4.10.2022) dall’Ufficio Tesseramenti, per un motivo formale legato all’errata indicazione, nella procedura informatica, del luogo di nascita del calciatore. Per questi motivi, pur riconoscendo l’ammenda comminata (che infatti è rimasta estranea all’impugnazione), la reclamante chiedeva esclusivamente la revisione della sanzione sportiva della perdita della gara, non ritenendone sussistenti i presupposti.
Con memoria del 15.10.2022, la reclamante produceva altresì documentazione atta a ricostruire i passaggi tecnici del tesseramento del calciatore BUSCAINI GIOELE, che viene acquisita agli atti.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini,
OSSERVA
La documentazione acquisita in atti e il reclamo della ASD NIGUARDA CALCIO consentono di ricostruire nel dettaglio gli accadimenti relativi al (mancato) tesseramento del calciatore BUSCAINI GIOELE in tempo utile per disputare la gara del 02.10.2022, oggetto del reclamo.
Segnatamente, una prima richiesta di tesseramento, effettuata il 31.08.2022, era stata respinta dall’Ufficio Tesseramenti il 12.09.2022, con indicazione di “ricaricare tesseramento con codice fiscale perché lo stesso risulta errato”.
La ricorrente provvedeva alla rinnovazione della richiesta di tesseramento in data 20.09.2022 (ore 18:33), fornendo puntualmente i documenti di identità e la Tessera Sanitaria del calciatore BUSCAINI GIOELE.
La pratica di tesseramento inoltrata con modalità elettronica risultava nuovamente caricata nel sistema e soggetta alla dicitura “in attesa di convalida”, al pari di quelle di altri calciatori tesserati per la Società. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 39, co. 3, NOIF, la società riteneva di avere facoltà di schierare il calciatore nell’incontro disputato il 2 ottobre 2022.
Solo successivamente, il 4 ottobre 2022, l’Ufficio Tesseramenti respingeva una seconda volta la richiesta di tesseramento, con l’indicazione di cancellare la pratica e di rifarla una terza volta, in quanto era stato inserito nell’apposita tendina da compilare un luogo di nascita diverso da quello effettivo.
Da ciò, il riscontro da parte del G.S. in ordine all’irregolarità del calciatore e la conseguente sanzione qui impugnata.
Ora, l’art. 39, co. 2, NOIF, impone, quali requisiti essenziali espliciti per la richiesta di tesseramento, la sottoscrizione del legale rappresentante della Società e del calciatore, ovvero in caso di minori, la firma dell’esercente la responsabilità genitoriale (o di entrambi per vincoli pluriennali). Benché non esplicitato, è altrettanto ovvio (benché implicito) requisito di legittimità del tesseramento che l’identità del calciatore sia accertabile in modo inequivoco, onde consentire l’apertura, il monitoraggio o l’aggiornamento della posizione personale dello stesso all’interno dei sistemi telematici della Federazione.
Ciò posto, effettivamente dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che la pratica informatica di tesseramento era stata erroneamente compilata in quanto era stato indicato quale luogo di nascita la città di Bresso, laddove i documenti di identità attestano la nascita in Milano. D’altra parte, le ragioni che hanno portato alla mancata regolarizzazione ex post della richiesta di tesseramento appaiono di carattere meramente formale, legate a una non precisa compilazione dei form previsti dalla procedura telematica, che non mette però in alcuna discussione tanto l’identità del calciatore, quanto la sua astratta legittimità ad essere regolarmente tesserato per la società A.S.D. NIGUARDA CALCIO.
Non si può nemmeno ipotizzare che all’incontro abbia preso parte un diverso calciatore, essendo stato debitamente eseguito il riconoscimento da parte dell’Ufficiale di gara a fronte della presentazione di apposito documento di riconoscimento.
Per tutti questi motivi, questa Corte ritiene che il carattere meramente formale della motivazione che ha generato l’intervento dell’Ufficio Tesseramenti non possa essere ritenuto tale da inficiare la regolarità dell’incontro e da giustificare la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10 CGS.
Il ricorso è quindi meritevole di accoglimento limitatamente alla sanzione della perdita della gara, mentre le restanti sanzioni comminate dal G.S. (inibizione e ammenda) devono essere confermate, in quanto non impugnate dalla ricorrente.
Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
ACCOGLIE
il reclamo e per l’effetto ripristina il risultato sportivo dell’incontro acquisito sul campo, NUOVA BOLGIANO – NIGUARDA CALCIO 2-2. Conferma nel resto.
Si dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
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