C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo società A.S.D. LALLIO CALCIO – Coppa Lombardia – 1°Cat. Gir. 19 GARA del 28.09.2022 tra A.S.D BREMBILLESE – A.S.D. LALLIO CALCIO C.U. n. 26 del C.R.L. datato 06.10.2022
Reclamo società A.S.D. LALLIO CALCIO – Coppa Lombardia – 1°Cat. Gir. 19
GARA del 28.09.2022 tra A.S.D BREMBILLESE – A.S.D. LALLIO CALCIO
C.U. n. 26 del C.R.L. datato 06.10.2022
La società A.S.D. LALLIO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica fino al 19.11.2022 a carico del sig. Brena Daniele, allenatore tesserato per la società reclamante, per avere quest’ultimo pronunciato nei confronti del direttore di gara la frase “arbitro cazzo fischi”, come emerge dal referto arbitrale.
Nel proprio reclamo, la A.S.D. LALLIO CALCIO, ritenendo sproporzionata la quantificazione della sanzione comminata, in primis evidenzia che il provvedimento del G.S. risulta generico e privo di alcun richiamo ai fatti, ed in secundis afferma che la frase oggetto del provvedimento disciplinare, sebbene “colorita”, non può in alcun caso essere considerata offensiva o ingiuriosa né, tantomeno, violenta ma unicamente dettata da un momento di tensione agonistica.
A sostegno della propria tesi, la reclamante richiama delibere e decisioni di organi di giustizia sportiva e, in conclusione, chiede: (i) in via istruttoria di essere ascoltata anche per mezzo del procuratore nominato e, (ii) nel merito l’annullamento completo del C.U. impugnato e della sanzione in esso prevista o, in subordine, la riduzione della squalifica comminata al sig. Brena al minimo edittale con applicazione delle attenuanti richiamate nelle motivazioni del reclamo.
All’udienza del 20.10.2022 alle ore 19.30, svoltasi con modalità telematica, sono comparsi l’Avv. Sperduti, procuratore delegato dalla società ASD Lallio Calcio ed il sig. Brena personalmente.
Il Procuratore della reclamante si riportava al reclamo insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate ed il sig. Brena evidenziava che, per la frase contestata, trovava incomprensibile la squalifica comminata dal G.S.
Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti il C.U. n. 19/A del 20.07.2022 della F.I.G.C., il C.U. n.30 del 20.07.2022 della L.N.D. ed il C.U. n.4 del 21.07.2022 del C.R.L.
OSSERVA PRELIMINARMENTE
che il C.U. n. 19/A del 20.07.2022 della F.I.G.C., inserito nel C.U. n.30 del 20.07.2022 della L.N.D., prevede la “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di coppa Italia, di coppa Regione e coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2022/2023)”, ed in relazione ai procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale stabilisce, al punto n. 2), che:
“Il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
Il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti”.
Poiché la gara di coppa Lombardia del 28.09.2022 tra A.s.d. Brembillese - A.s.d. Lallio Calcio rientra tra le competizioni soggette all’abbreviazione dei termini di cui ai C.U. sopra richiamati, il reclamo non è ammissibile.
Risulta infatti dagli atti che A.S.D. LALLIO CALCIO ha presentato preannuncio di reclamo in data 07 ottobre 2022, ore 18.23 avverso una sanzione contenuta nel C.U. n.26 del 06.10.2022 del C.R.L., chiedendo contestualmente la trasmissione degli atti ufficiali di gara che venivano inviati dalla Segreteria della Corte alla reclamante in data 10.10.2022.
Successivamente la reclamante ha depositato in data 13.10.2022 alle ore 15.27 il proprio reclamo, tardivamente rispetto ai termini perentori previsti dalla normativa per il caso di specie.
Il mancato rispetto dei termini abbreviati, comportando preliminarmente l’inammissibilità del reclamo, non permette al Collegio Giudicante di valutarne il merito.
Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
il reclamo inammissibile e dispone l’addebito della relativa tassa.
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