C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo società A.S.D. F.C. PORTALBERA – Coppa Lombardia – Terza Categoria Gir. 34 – GARA del 29.09.2022 tra CERANOVA FOOTBALL – A.S.D. F.C. PORTALBERA C.U. n. 28 del C.R.L. datato 10.10.2022
Reclamo società A.S.D. F.C. PORTALBERA – Coppa Lombardia – Terza Categoria Gir. 34 - GARA del 29.09.2022 tra CERANOVA FOOTBALL – A.S.D. F.C. PORTALBERA
C.U. n. 28 del C.R.L. datato 10.10.2022
La società A.S.D. F.C. PORTALBERA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato a carico della reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché la squalifica per anni uno, fino al 04.10.2023, a carico del proprio calciatore Dumitrescu Claudiu Dumitru, in quanto quest’ultimo, al minuto 47° del secondo tempo, correva minacciosamente verso l’arbitro e, dopo averlo spinto per tre volte con le mani, lo afferrava con una mano al collo stringendo la presa e causando dolore al direttore di gara; in seguito a tale episodio, l’arbitro decideva di sospendere la gara in via definitiva.
Nel reclamo, la A.S.D. PORTALBERA sostiene invece che l’incolumità dell’arbitro non fosse messa in discussione e fornisce una differente ricostruzione dei fatti.
La reclamante afferma infatti che, al minuto 47° del secondo tempo, il calciatore Dumitrescu Claudiu Dumitru si avvicinava al direttore di gara per chiedergli spiegazioni in merito ad un rigore fischiato alla squadra avversaria e, nella foga, lo stesso calciatore toccava l’arbitro solo perché spintonato dagli avversari; in ogni caso la reclamante evidenzia che non vi era intenzione, da parte del calciatore, di colpire il direttore di gara per fargli male.
In conclusione, la reclamante chiede di riconsiderare i tempi della squalifica comminata a carico del calciatore.
Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto entro i termini abbreviati di cui ai C.U. n. 19/A del 20.07.2022 della F.I.G.C. e C.U. n.30 del 20.07.2022 della L.N.D.,
OSSERVA PRELIMINARMENTE
In relazione alla parte di reclamo, seppure generica, che mira ad ottenere l’annullamento della sanzione della perdita della gara, si rileva che ai sensi dell’art. 49 comma 4 C.G.S. la società reclamante risultava onerata di inviare alla controparte CERANOVA FOOTBALL la copia della dichiarazione con la quale veniva preannunciato il reclamo e copia del reclamo stesso con le modalità di comunicazione degli atti di cui all’art.53 C.G.S.
Dagli atti risulta che la reclamante non abbia provveduto ad inviare alla controparte né il preannuncio di reclamo né il reclamo stesso e, considerando la posizione di contraddittore necessario della società CERANOVA FOOTBALL, il cui diritto ad interloquire in ordine al risultato della gara è stato precluso dall’omissione della reclamante, la parte di impugnazione relativa alla sanzione della perdita della gara deve essere considerata inammissibile.
OSSERVA NEL MERITO
Con riferimento alla parte di reclamo con cui A.S.D. PORTALBERA chiede di riconsiderare i tempi della squalifica inflitta al giocatore Dumitrescu Claudiu Dumitru, si rammenta che, ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi sono considerati fonte primaria e privilegiata di prova.
Nei fatti, dal supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara emerge in modo chiaro e dettagliato che, al minuto 47° del secondo tempo, il calciatore Dumitrescu Claudiu Dumitru, correndo minacciosamente verso l’arbitro che si trovava all’interno dell’area di rigore, spostava avversari e compagni per poi spingere per tre volte con entrambe le mani il direttore di gara, il quale indietreggiava per non cadere a terra e successivamente, mentre l’arbitro allungava le braccia al fine di proteggersi e per tentare di tenere lontano il Dumitrescu, quest’ultimo lo afferrava al collo con una mano stringendo la presa per qualche secondo provocando al direttore di gara dolore fisico.
L’arbitro, considerando minata la propria incolumità, decideva quindi di sospendere definitivamente l’incontro.
Il reclamo, limitandosi a descrivere una differente ricostruzione dei fatti, non riporta alcun elemento atto a confutare quanto rappresentato dal direttore di gara negli atti ufficiali, che costituisce – all’opposto di quanto sostenuto dalla ricorrente – un indubbio atto di violenza nei confronti dell’Ufficiale di gara, la cui sanzione comminata dal G.S. risulta più che congrua e motivata (art. 35 CGS).
Relativamente all’ammenda di Euro 200,00 per l’atto di violenza posto in essere da un proprio tesserato, seppure tale provvedimento disciplinare risulti solo indirettamente contestato dalla reclamante in quanto compreso tra le sanzioni comminate all’interno del C.U. impugnato, essa va integralmente confermata poiché connessa e consequenziale alla condotta violenta sopra descritta.
Per ultimo, considerata congrua l’entità della sanzione comminata dal G.S. al calciatore Dumitrescu Claudiu Dumitru e rilevata la presenza di un errore materiale nel computo della squalifica di un anno, la stessa deve intendersi da scontare fino al 11.10.2023 (in luogo ed in sostituzione del “fino al 4-10-2023”), in ossequio al disposto di cui all’art. 21 comma 1 del C.G.S.
Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
inammissibile il reclamo nella parte in cui mira all’annullamento della sanzione della perdita della gara,
RIGETTA
il reclamo nella parte restante e dispone l’addebito della relativa tassa,
CORREGGE
La squalifica a carico del calciatore Dumitrescu Claudiu Dumitru, pari ad un anno, fino al 11.10.2023.
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