C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo società ACADEMY CALCIO PAVIA A R.L. – Camp. Juniores femminile U19 – Gir. A – GARA dell’1.10.2022 tra POL.MONTEROSSO – ACADEMY CALCIO PAVIA C.U. n. 26 del C.R.L. datato 06.10.2022
Reclamo società ACADEMY CALCIO PAVIA A R.L. – Camp. Juniores femminile U19 – Gir. A - GARA dell’1.10.2022 tra POL.MONTEROSSO – ACADEMY CALCIO PAVIA
C.U. n. 26 del C.R.L. datato 06.10.2022
La società ACADEMY CALCIO PAVIA A R.L. ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il G.S. ha comminato alla calciatrice ZANGRANDI SHARON la squalifica per n. 3 (tre) gare effettive poiché la stessa, dopo essere stata espulsa per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento protestava nei confronti dell’arbitro levandosi la fascia di capitano e lanciandola verso l’Ufficiale di gara, senza colpirlo.
La ricorrente osserva nel reclamo che la corretta ricostruzione del fatto non sarebbe corrispondente a quella emergente dal referto di gara. Ad avviso della ricorrente, infatti, la calciatrice ZANGRANDI SHARON, presa dalla frustrazione dovuta all’espulsione, a suo avviso immeritata in quanto i gradi di capitano le avrebbero attribuito la facoltà di interloquire con l’Ufficiale di gara sui provvedimenti assunti, dopo essersi tolta la fascia di capitano l’avrebbe sì lanciata a terra, ma non nella direzione dell’Ufficiale di gara, bensì lontano da esso.
Il reclamo poi nulla aggiunge né specifica le conclusioni e le domande dirette a Questa Corte.
In limine all’udienza, Questa Corte Territoriale richiedeva un supplemento di rapporto all’Ufficiale di Gara per meglio chiarire la dinamica che ha condotto alla squalifica.
Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, riscontrato che il ricorso è stato presentato ritualmente e nei termini
OSSERVA
Ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Nel rapporto di gara (di cui, si osserva, la ricorrente non ha nemmeno richiesto copia), l’Ufficiale di gara riporta in modo preciso e accurato la dinamica del fatto e afferma che la calciatrice ZANGRANDI SHARON, dopo il provvedimento di espulsione, ha dapprima proferito nei confronti dell’Arbitro ingiurie quali “Testa di cazzo, sei un coglione”, e in seguito si è levata la fascia di capitano, con gesto alquanto plateale, lanciandola verso l’Arbitro, pur senza colpirlo.
La dinamica è stata ancora meglio chiarita nel supplemento di rapporto, ove si specifica che la giocatrice si trovava ad una distanza di circa un metro e mezzo dall’Arbitro, quindi piuttosto ravvicinata, e dopo aver tolto con forza la fascia di capitano dal braccio, la lanciava nella direzione dell’Ufficiale di gara, tuttavia senza colpirlo.
Per questi motivi, il reclamo (oltre che ai limiti dell’ammissibilità per assenza di specificità e delle conclusioni) deve ritenersi senza dubbio infondato, posto che la condotta complessiva, connotata da ingiurie e da un gesto gravemente irriguardoso nei confronti dell’Ufficiale di gara, rende ampiamente congrua la squalifica comminata.
Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo.
Si dispone l’addebito della relativa tassa.
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