C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo società CASTELLANA CASTEL GOFFREDO S.S.D. – Camp. Allievi Regionali U16 – Gir. E – GARA dell’8.10.2022 tra CASTELLANA C.G. – CILIVERGHE MAZZANO C.U. n. 29 del C.R.L. datato 13.10.2022

Reclamo società CASTELLANA CASTEL GOFFREDO S.S.D. – Camp. Allievi Regionali U16 – Gir. E - GARA dell’8.10.2022 tra CASTELLANA C.G. – CILIVERGHE MAZZANO C.U. n. 29 del C.R.L. datato 13.10.2022 La società CASTELLANA CASTEL GOFFREDO S.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con cui il G.S. ha comminato nei confronti del calciatore MAZZOCCHI SAMUELE la squalifica per n. 3 (tre) gare effettive, avendo riscontrato nel referto di gara la commissione di un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, in applicazione dell’art. 38, co. 1, C.G.S. La ricorrente osserva che l’espulsione comminata nei confronti del calciatore MAZZOCCHI SAMUELE sarebbe conseguita non ad un atto di violenza, così come inteso ai sensi dell’art. 38, co. 1, C.G.S., bensì ad un contrasto avvenuto all’altezza della metà campo, che può essere stato interpretato dall’arbitro come fallo meritevole della sanzione disciplinare dell’espulsione, ma che non aveva alcuna connotazione di violenza nei confronti dell’avversario. A supporto del reclamo, la ricorrente allega altresì un estratto del video di gara, da cui emergerebbe l’assenza di violenza nel contrasto che ha portato all’espulsione. A questo riguardo, la ricorrente osserva altresì che l’avversario atterrato dall’intervenuto del calciatore MAZZOCCHI SAMUELE, dopo il contrasto, si è rialzato subito in piedi senza lamentare particolare dolore. Su queste basi, la ricorrente chiede l’annullamento della squalifica comminata nei confronti del calciatore MAZZOCCHI SAMUELE, o in subordine la sua riduzione. In limine all’udienza, Questa Corte Territoriale ha richiesto all’Ufficiale di Gara un supplemento di rapporto, al fine di meglio chiarire la dinamica dell’intervento che ha condotto all’espulsione e l’effettiva possibilità di ravvisarvi un atto di violenza, rilevante ex art. 38, co. 1, CGS. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, riscontrato che il ricorso è stato promosso ritualmente e nei termini, OSSERVA Ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Sempre l’art. 61, co. 3 e 6, C.G.S., ammette in ambito LND l’utilizzo di filmati depositati dalle parti al fine di valutare la sussistenza di “fatti di condotta violenta” e consentire all’incolpato di “dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta” ad esso attribuito. Su queste basi, vertendosi in questa sede di applicazione dell’art. 38 CGS, in punto di condotta violenta verso altri calciatori, il video prodotto dalla ricorrente deve ritenersi ammissibile e quindi viene acquisito agli atti. Chiarito quanto sopra, questa Corte ritiene che l’esame congiunto del referto di gara, del supplemento di rapporto dell’Arbitro e del video prodotto dalla ricorrente (sebbene per quest’ultimo la visibilità non sia ottimale) consente di escludere che il gesto del calciatore MAZZOCCHI SAMUELE possa essere considerato violento, giustificando l’applicazione dell’art. 38 CGS. Come riconosciuto dallo stesso Ufficiale di Gara, l’intervento che ha determinato l’espulsione, commesso a metà campo, deve ritenersi inserito in un ordinario contesto di gioco, entro il quale il calciatore MAZZOCCHI, nel tentativo di giocare la palla, ha invece colpito da dietro in modo falloso e irruento, anche con l’uso delle braccia, il giocatore avversario. Di conseguenza, tale intervento, pur giustificando il provvedimento disciplinare assunto dall’Ufficiale di gara, non può ricondursi alla fattispecie di cui all’art. 38 CGS. Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso, con riduzione della sanzione alla squalifica per n. 1 (una) gara, ritenuta congrua da Questo Collegio. Tutto ciò premesso e considerato, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ACCOGLIE il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica comminata al calciatore MAZZOCCHI SAMUELE a n. 1 (una) gara effettiva. Si dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
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