C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo società U.S.D. ORATORIO SAN MICHELE – Camp. Prima Cat. – Gir. F – GARA del 2.10.2022 – A.S.D. CALCISTICA VALTENESI – U.S.D. ORATORIO SAN MICHELE C.U. n. 26 del C.R.L. datato 06.10.2022
Reclamo società U.S.D. ORATORIO SAN MICHELE – Camp. Prima Cat. – Gir. F - GARA del 2.10.2022 – A.S.D. CALCISTICA VALTENESI – U.S.D. ORATORIO SAN MICHELE
C.U. n. 26 del C.R.L. datato 06.10.2022
La società U.S.D. ORATORIO SAN MICHELE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato la squalifica per quattro giornate al proprio calciatore Corradini Nicola per atto di violenza consumato nei confronti di un giocatore avversario, consistito nell’avere afferrato quest’ultimo con entrambe le mani strette al collo.
Asserisce la reclamante che l’occorso sarebbe consistito solamente in reciproci spintoni tra calciatori avversari, tanto da qualificare corretta la decisione dell’Arbitro di espellere il calciatore Corradini, ma escludendo che siano stati consumati gesti di violenza da parte di quest’ultimo.
Allega all’uopo dichiarazione sottoscritta dal Sig. Angelo Orlandini -di cui non è specificato il ruolo né la eventuale titolarità di rappresentanza della Società avversaria, A.S.D. Calcistica Valtenesi- che attesta essergli stata riferita dai propri calciatori la dinamica dell’accaduto, senza esserne stato però diretto testimone oculare.
Nelle proprie richieste, la società reclamante richiede dunque la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.
Tanto premesso, questa Corte
OSSERVA
Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro che l’azione in contestazione si sia verificata con le modalità ivi descritte, ossia apportando entrambe le mani al collo dell’avversario esercitando pressione (ai fini della valutazione della condotta, in questa sede sportiva, appare persino poco rilevante valutare quale sia stata la forza impiegata).
Nel proprio supplemento di rapporto, richiesto da questa Corte, l’Arbitro ha confermato esattamente la dinamica descritta nell’originario referto.
Considerato il già richiamato valore privilegiato del rapporto di gara ai fini della prova di quanto verificato dall’Ufficiale di Gara, non può quinci che constatarsi che il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto.
D’altra parte, in disparte alle considerazioni circa il potere di rappresentanza (o meno) della Società avversaria, appare evidente che la dichiarazione a firma del Sig. Angelo Orlandini -resa a nome della A.S.D. Calcistica Valtenesi- non arreca alcun elemento utile, solo che si consideri che lo stesso dichiarante attesta di non avere avuto percezione diretta dell’episodio, che solo gli sarebbe stato riferito.
La condotta in esame si inquadra dunque nella previsione di cui all’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che prevede la sanzione minima della squalifica di tre giornate, che può essere aumentata nei casi più gravi; appare a questa Corte che certamente la volontarietà del fatto, unita alla considerazione che trattasi di condotta del tutto avulsa da qualsiasi dinamica di gioco, meritino di ritenere la fattispecie come più grave di quella base per la quale è previsto il minimo edittale di tre giornate previsto dalla norma.
Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento.
Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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