C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo della società CALCIO MENAGGIO 1920 – Camp. Prima Categoria – Girone B – GARA del 09.10.2022 – ROVELLASCA 1910 VICTOR B. – CALCIO MENAGGIO 1920 C.U. n. 29 del CRL datato 13.10.2022

Reclamo della società CALCIO MENAGGIO 1920 – Camp. Prima Categoria – Girone B - GARA del 09.10.2022 – ROVELLASCA 1910 VICTOR B. – CALCIO MENAGGIO 1920 C.U. n. 29 del CRL datato 13.10.2022 La società CALCIO MENAGGIO 1920 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Lombardia, che ha comminato a carico del calciatore Leoni Riccardo, tesserato per la reclamante, la squalifica per tre gare. Nel proprio reclamo, la società CALCIO MENAGGIO 1920 chiede l’annullamento della parte residua di squalifica (una gara) comminata al proprio calciatore, Leoni Riccardo, sostenendo che il ritardo in cui è occorsa codesta Corte nella trasmissione degli atti di gara, abbia sostanzialmente precluso alla stessa società di poter esercitare il proprio diritto di difesa. La Corte Sportiva d’Appello, fissata udienza per il 27.10.2022, ritualmente notificata, osserva quanto segue. L’art. 76, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. esige che il reclamo presentato alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, debba essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Posto che il reclamo presentato dalla società Calcio Menaggio 1920 non contiene nessuna censura contro i capi della decisione adottata dal Giudice Sportivo con C.U. 29 del 13 ottobre 2022, poiché fondato su circostante che nulla hanno a che vedere con quanto comminato dal Giudice di prime cure, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA inammissibile il reclamo ex artt. 76, comma 4, del CGS FIGC, e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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