C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD VIGOR MILANO – Camp. Calcio a Cinque, Serie D – Girone B – GARA del 30.09.2022 – ASD AMOR SPORTIVA – ASD VIGOR MILANO C.U. n. 26 del CRL datato 06.10.2022

Reclamo della società ASD VIGOR MILANO – Camp. Calcio a Cinque, Serie D – Girone B - GARA del 30.09.2022 – ASD AMOR SPORTIVA – ASD VIGOR MILANO C.U. n. 26 del CRL datato 06.10.2022 La società ASD VIGOR MILANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Lombardia, che ha comminato alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-9, l’ammenda di € 500,00 e l’inibizione fino al 4.5.2023 al dirigente responsabile, Scarano Salvatore; il tutto per aver permesso al calciatore Simone Castiglioni di partecipare alla gara in epigrafe, privo di regolare tesseramento per la società Asd Vigor Milano. In sintesi, nel proprio reclamo, la società ASD VIGOR MILANO afferma che a causa di un’anomalia di sistema al portale della LND, non era stato possibile procedere al tesseramento di nessun atleta della società. La società sostiene di aver tuttavia ricevuto nulla osta per la partecipazione ai propri atleti alla gara in epigrafe, anche se privi di tesseramento. La reclamante chiede quindi l’annullamento della decisione adottata dal Giudice Sportivo La Corte Sportiva d’Appello, fissata udienza per il 27.10.2022, ritualmente notificata, osserva quanto segue. L’art. 49 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. esige che il reclamo sia inoltrato, con le medesime modalità con cui è disposto che sia inviato alla Corte Sportiva d’Appello, alla “controparte”, intendendosi con questo termine la Società avversaria, che evidentemente versa nella posizione di contraddittore necessario, il cui diritto ad interloquire in ordine al risultato della gara che la vede coinvolta deve essere tutelato. Analoga previsione è contemplata nell’art. 76 comma 3 del predetto Codice di Giustizia. Con decisione 15.12.2020 la Corte Sportiva d’Appello Nazionale F.I.G.C. -richiamando peraltro in motivazione le precedenti conformi decisioni CSA FIGC 22.1.2018 e Corte di Giustizia Federale 9.6.2010- ha confermato la lettura ermeneutica delle anzidette norme, che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del reclamo laddove la reclamante non abbia correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della sua controparte. L’esame degli atti consente di verificare che la Società reclamante ha del tutto omesso la formalità di comunicazione del proprio reclamo alla controparte, per ciò solo dovendosi dunque dichiarare inammissibile il reclamo. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA inammissibile il reclamo ex artt. 49 co. 4 e 76 co. 3 C.G.S. e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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