C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD FC LONGOBARDA – Camp. Serie C/2 Calcio a 5 – Gir. B – GARA del 30.09.2022 tra GRUPPO SPORTIVO GRONDONA – ASD FC LONGOBARDA C.U. n. 29 del CRL datato 13.10.2022

Reclamo della società ASD FC LONGOBARDA – Camp. Serie C/2 Calcio a 5 – Gir. B - GARA del 30.09.2022 tra GRUPPO SPORTIVO GRONDONA – ASD FC LONGOBARDA C.U. n. 29 del CRL datato 13.10.2022 La società FC LONGOBARDA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del CRL pubblicato in data 13.10.2022 mediante la quale il Giudice Sportivo ha deliberato quanto segue: “- di comminare alla società Longobarda la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 6; di comminare alla società Longobarda ammenda di € 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; di qualificare il calciatore Pestrichella Vito della società Longobarda per una ulteriore gara; Di inibire per mesi uno (fino al 09.10.2022) del dirigente accompagnatore sig. Grazioli Luca della società Longobarda”. La reclamante esponeva che nella delibera fosse presente un vizio di forma, consistente nell’indicazione di due date differenti riferite alla inibizione del dirigente sig. Grazioli Luca. In particolare, nella decisione del giudice veniva indicata l’inibizione “per mesi uno (fino al 09.10.2022)”, difformemente rispetto a quanto invece riportato nella sezione del Comunicato relativa ai provvedimenti disciplinari, in cui compariva la data del 09.11.2022. Per tale vizio di forma, dunque, la reclamante chiedeva l’annullamento della delibera, in quanto inidonea a produrre i propri effetti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato depositato nei termini di cui al CGS OSSERVA La reclamante non fornisce alcuna motivazione di impugnazione differente rispetto a quella del vizio formale, consistente nell’erronea indicazione della data del 9.10.2022 nella sezione dedicata alla sintetica indicazione dei provvedimenti disciplinari. La suddetta data non può che considerarsi erroneamente riportata, considerato che il Giudice Sportivo, nella propria delibera, ha specificato dettagliatamente che la sanzione avrebbe prodotto i propri effetti “per mesi uno”. Conseguentemente, considerato che il Comunicato Ufficiale è stato pubblicato in data 13.10.2022, la sanzione non può che decorrere dalla data del 9 ottobre 2022. Posto quanto sopra, la Corte evidenzia come l’atto depositato da Controparte appaia del tutto sfornito di motivazioni che possano indurre il Collegio a riformare la decisione impugnata: l’errore materiale – che di fatto risulta una mera imprecisione - compiuto nella redazione del Comunicato non appare senz’altro idoneo ad intaccare la correttezza della decisione del Giudice Sportivo. A dir di più, è la stessa Longobarda ad evidenziare la sussistenza di un errore formale, senza tuttavia considerare che l’art. 6 del Codice di Giustizia CONI, cui il Codice di Giustizia Sportiva FIGC si conforma, prevede all’art. 2 co. 6 che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”. Conseguentemente, il Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. I n. 85/2019 – ha disposto che “sono applicabili al processo sportivo le norme processuali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. Queste ultime, nel disciplinare l’istituto della correzione materiale delle sentenze o più in generale dei provvedimenti giurisdizionali, rispettivamente stabiliscono che “le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo” e che “Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto. Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170, primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento. Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente. Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione”. Pertanto, lo strumento del reclamo non appare neppure idoneo per richiedere la correzione dell’errore materiale. Posto quanto sopra, in assenza di qualsivoglia ragione che possa fondare una riforma della decisione del Giudice Sportivo, questa Corte Sportiva di Appello RIGETTA Il Reclamo. Dispone l’addebito della relativa tassa versata.
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