C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo della società S.S.D. C.O.S.O.V. – Camp. Giovanissimi U15 – Girone C GARA del 08.10.2022 tra S.S.D. C.O.S.O.V. – S.S.D. PRO LISSONE CALCIO C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Monza datato 13.10.2022

Reclamo della società S.S.D. C.O.S.O.V. – Camp. Giovanissimi U15 - Girone C GARA del 08.10.2022 tra S.S.D. C.O.S.O.V. – S.S.D. PRO LISSONE CALCIO C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Monza datato 13.10.2022 La società S.S.D. C.O.S.O.V. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica fino al 31 marzo 2023 al proprio calciatore NAGAHAWATTA Nethum Diego per frasi gravemente offensive nei confronti di un avversario e per ripetuti atti di violenza nei confronti dello stesso e l’inibizione sino all’11 dicembre 2022 al proprio dirigente PONZONI Vincenzo per incomprensione dei propri doveri di dirigente e per non essere intervenuto in alcun modo a sedare il parapiglia scoppiato tra i giocatori in campo. La società S.S.D. C.O.S.O.V. nel proprio reclamo fa presente come il proprio calciatore NAGAHAWATTA Nethum Diego sia stato vittima per tutta la gara di episodi di bullismo e razzismo da parte di due giocatori della squadra avversaria e, quindi, esasperato dalle continue ingiurie subite avrebbe strattonato il giocatore avversario PARADA Viera Anderson causandone la caduta. Pur se il comportamento del calciatore deve essere sanzionato, però non lo deve essere nei termini della squalifica così pesante comminata dal Giudice Sportivo. Per quanto invece riguarda l’inibizione comminata a PONZONI Vincenzo, la società reclamante sostiene che il proprio dirigente non è intervenuto a sedere il parapiglia in campo, in quanto lo stesso dirigente non avrebbe potuto precipitarsi sul terreno di giuoco, senza il favore dell’arbitro, pena l’espulsione immediata con il cartellino rosso. La società S.S.D. C.O.S.O.V. chiede pertanto di annullare la squalifica al calciatore NAGAHAWATTA Nethum Diego e al dirigente PONZONI Vincenzo ovvero di riformare la decisione impugnata e conseguentemente ridurre le squalifiche inflitte in misura rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS , OSSERVA ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Dal referto e dal supplemento di rapporto del direttore di gara appare, senza dubbio alcuno, che il calciatore NAGAHAWATTA Nethum Diego sia stato oggetto di gravissime ed inqualificabili frasi discriminatorie e razziste e che sia stato anche oggetto di atti di violenza da parte di un calciatore avversario, tanto che, il tesserato della Società Pro Lissone che si è reso protagonista di tale deplorevole comportamento è stato squalificato dal Giudice Sportivo sino al 30 giugno 2023. E’ però altrettanto chiaro ed evidente, che il calciatore NAGAHAWATTA Nethum Diego, pur se inizialmente vittima del comportamento tenuto dal calciatore avversario, ha reagito in maniera particolarmente decisa e grave, sia con insulti verbali e sia con atti di violenza fisica. Pertanto la squalifica comminata dal Giudice Sportivo sino al 31 marzo 2023 deve essere confermata. Per quanto riguarda l’inibizione del dirigente PONZONI Vincenzo sino al 11 dicembre 2022, anch’essa deve essere integralmente confermata, in quanto la motivazione addotta nel reclamo non è assolutamente condivisibile. Il Dirigente accompagnatore avrebbe dovuto intervenire prontamente cercando di sedare la rissa e non doveva aspettare nessun nulla osta da parte del direttore di gara per entrare in campo. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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