C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo della società ACD FEMMINILE TABIAGO – Camp. Promozione – Gir. B – GARA del 09.10.2022 tra FBCD VAREDO – ACD FEMMINILE TABIAGO C.U. n. 29 del CRL datato 13.10.2022

Reclamo della società ACD FEMMINILE TABIAGO – Camp. Promozione – Gir. B - GARA del 09.10.2022 tra FBCD VAREDO – ACD FEMMINILE TABIAGO C.U. n. 29 del CRL datato 13.10.2022 La società ACD FEMMINILE TABIAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del CRL pubblicato in data 13.10.2022 mediante la quale venivano comminate le sanzioni della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, della penalizzazione di punti 1 in classifica e dell’ammenda nella misura di € 100,00. Le suddette sanzioni scaturivano dall’abbandono della gara da parte della società Tabiago al termine del primo tempo. La reclamante evidenziava di non aver mai comunicato all’arbitro l’intenzione di non voler proseguire la gara o la rinuncia alla disputa del secondo tempo. La reclamante afferma di essersi limitata, in occasione dell’intervallo della gara, a segnalare al Direttore di gara la presenza dell’allenatore della squadra avversaria negli spogliatoi, sebbene questi fosse squalificato. Quanto sopra, secondo la ricostruzione prospettata dalla reclamante, portava ad un inasprimento degli animi, già tesi a causa di alcuni contatti da cui erano scaturite delle lievi lesioni per due calciatrici del Tabiago, ma non al punto da portare il Tabiago a rinunciare alla prosecuzione della gara. All’udienza del 27.10.2022, la reclamante sottolineava altresì come anche nella riserva scritta consegnata a fine gara, la società Varedo avesse dichiarato che ACD Femminile Tabiago ha insistito affinché la gara proseguisse. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato depositato nei termini di cui al CGS OSSERVA Dal referto dell’arbitro, che costituisce fonte privilegiata di prova, e dal supplemento di rapporto redatto dal Direttore di gara, emerge inequivocabilmente come l’interruzione della gara sia stata disposta solo a seguito della rinuncia alla disputa del secondo tempo di gioco da parte del Tabiago. In particolare, nel supplemento di rapporto l’arbitro ha espressamente dichiarato che, a suo avviso, non sussisteva alcuna ragione per sospendere la gara e che le motivazioni addotte dal Tabiago, consistenti nella presenza dell’allenatore squalificato e nel timore di subire ulteriori falli nel corso del secondo tempo, non erano idonee a far ritenere la sussistenza di un pericolo per l’incolumità del Direttore di Gara e tesserati. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA Il reclamo. Dispone l’addebito della relativa tassa versata.
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