C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD AVC VOGHERESE 1919 – Camp. Juniores Regionale – Gir. E – GARA del 01.10.2022 tra CASALPUSTERLENGO 1947 – ASD AVC VOGHERESE 1919 C.U. n. 29 del CRL datato 13.10.2022

Reclamo della società ASD AVC VOGHERESE 1919 – Camp. Juniores Regionale – Gir. E - GARA del 01.10.2022 tra CASALPUSTERLENGO 1947 – ASD AVC VOGHERESE 1919 C.U. n. 29 del CRL datato 13.10.2022 La società ASD AVC VOGHERESE 1919 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del CRL pubblicato in data 13.10.2022 mediante la quale il Giudice Sportivo ha comminato le sanzioni della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, della penalizzazione di punti 1 in classifica e dell’ammenda nella misura di € 100,00, oltre alla squalifica dell’allenatore, sig. Cavaliere Andrea Elvio fino alla data del 09.11.2022. Le suddette sanzioni scaturivano dall’abbandono della gara da parte della società Vogherese al termine del primo tempo, in conseguenza di una colluttazione intercorsa tra il proprio allenatore e quello i Casalpusterlengo. La reclamante esponeva di non aver abbandonato la gara ma di essersi rimessa alla decisione del Direttore di Gara che, al minuto 22 del primo tempo, aveva fischiato per tre volte, disponendone il termine, a seguito di una rissa scoppiata fra gli allenatori delle due squadre. La reclamante evidenziava che, a seguito della rissa fra gli allenatori, la gara era stata interrotta per circa 7-8 minuti e che nel corso dell’anzidetto frangente di tempo l’arbitro aveva emesso il triplice fischio, non ritenendo che vi fossero le condizioni per la prosecuzione. Alcuni minuti dopo, a dir della reclamante, l’arbitro invece disponeva la ripresa della gara. Con memoria ex art. 77 CGS ritualmente depositata e notificata a Asd AVC Vogherese 1919, Casalpusterlengo contestava la ricostruzione operata dalla reclamante, sostenendo come l’Arbitro non avesse emesso il triplice fischio e come sussistessero tutte le condizioni per la prosecuzione della gara fino al termine. Casalpusterlengo evidenziava che il Presidente della Vogherese aveva invitato i giocatori a non rientrare in campo per il secondo tempo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato depositato nei termini di cui al CGS OSSERVA Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha confermato di aver fischiato tre volte per decretare la fine della gara, considerato che riteneva non sussistessero le condizioni per la sua prosecuzione, vista la continuazione degli alterchi fra i due allenatori mentre si recavano verso gli spogliatoi. L’Arbitro ha poi disposto la ripresa della gara fino alla fine del primo tempo, all’esito del quale la Vogherese ha dichiarato di non volerla portare a termine, in conformità con quanto in precedenza disposto dal Direttore di gara. Posto quanto sopra, va evidenziato che il fischio finale della gara determina irrevocabilmente la fine della stessa, senza possibilità di deroga alcuna. Conseguentemente, nelle fattispecie, la partita deve essere considerata conclusa a partire dal momento del triplice fischio e non da quello successivo in cui la Vogherese si è limitata a conformarsi a quanto in precedenza disposto dal Direttore di gara. Non vi è stato dunque alcun rifiuto a proseguire la gara, considerato che della stessa era già stata determinata la fine con il triplice fischio da parte del Direttore di gara. Devono tuttavia essere indagati i motivi che hanno indotto il Direttore di gara a determinare la fine anticipata della gara, al fine di verificare che sussistessero le gravi condizioni previste dal Regolamento per determinare la conclusione anticipata della partita. Ritiene questa Corte che i fatti occorsi, nel complesso considerati, non possano essere valutati con criteri esclusivamente tecnici e richiedano, conseguentemente, a questo Giudice di stabilire, ex art. 10, comma 5, C.G.S., se ed in quale misura essi possano aver influito sulla regolarità di svolgimento (o di mancato svolgimento) della gara. La citata norma, infatti, attribuisce opportunamente agli organi della giustizia sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa. Come previsto dall’art. 64 N.O.I.F. (nonché dal punto 11, regola 5, Guida Pratica A.I.A.), la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni. Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l’incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all’incontro. Inoltre, è necessario che l’arbitro faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l’impossibilità di giungere alla conclusione della gara, decretarne la conclusione anticipata. Dal referto di gara e dalle successive dichiarazioni di chiarimento dell’Arbitro emerge che a seguito della rissa fra i due allenatori sussisteva una situazione nel complesso non incontrollabile e comunque inidonea a porre a rischio l’incolumità dei presenti, tanto che solo dopo pochi minuti l’arbitro, che ormai aveva già irrevocabilmente disposto la fine della gara, si è determinato a riprenderla. Dal referto di gara, dunque, non possono essere ravvisate circostanze tali da compromettere lo svolgimento della gara e da fondare il timore del Direttore di gara per l’incolumità propria o dei presenti. Posto quanto sopra, risulta pacifico nella Giurisprudenza sportiva che nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o atteggiamenti ribelli ed indisciplinati di calciatori ed altri tesserati durante lo svolgimento dell’incontro, il decretare la fine anticipata della gara, ovvero la sua prosecuzione fittizia, non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso. Nelle ipotesi in cui il provvedimento della definitiva interruzione della gara sia immotivato, anche ove connesso a una ipotesi di “rissa”, deve essere comunque disposta la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 10 co. 5, lett. c) del CGS (cfr. Corte d’Appello Territoriale, CR Lombardia, C.U. 54 del 10 marzo 2022; Corte d’Appello Territoriale, CR Lombardia, C.U. 29 del 13 ottobre 2022; nonché CAF, C.U. 35/C dell’1 marzo 2004, n. 7; CAF, C.U. 2/C del 20 luglio 2000, n. 9; CAF, C.U. 24/C del 25 marzo 1999, n. 7). Quanto alla richiesta di riformare la squalifica dell’allenatore, sig. Cavaliere Andrea Elvio, disposta fino alla data del 09.11.2022, viceversa, questa Corte ritiene di rigettarla, considerato che dal referto di gara, fonte privilegiata di prova, emerge che il predetto tesserato ha partecipato attivamente a una rissa con l’allenatore della squadra avversaria. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo DICHIARA L’irregolarità della gara e ne ordina la ripetizione ai sensi dell’art. 10, co. 5, lett. c) del CGS. Dispone la riattribuzione di punti 1 in classifica per la Asd AVC Vogherese 1919. Rigetta nel resto. Dispone l’addebito della relativa tassa versata.
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