C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo della società S.G.M. FORZA E CORAGGIO – Camp. Giovanissimi Prov.U14 – Girone I – GARA del 24.09.2022 – FIVE TO SEVEN S.C.S.D. ARL – S.G.M. FORZA E CORAGGIO ASD

Reclamo della società S.G.M. FORZA E CORAGGIO – Camp. Giovanissimi Prov.U14 – Girone I - GARA del 24.09.2022 – FIVE TO SEVEN S.C.S.D. ARL – S.G.M. FORZA E CORAGGIO ASD C.U. n. 10 – della Delegazione Provinciale di Milano datato 29.09.2022 La società FORZA E CORAGGIO ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Lombardia – Delegazione Provinciale di Milano, che ha comminato alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, l’ammenda di € 50,00 e l’inibizione fino al 27.10.2022 al dirigente accompagnatore, Massimiliano Fisauli; il tutto per aver permesso al calciatore Rogers Liam Alessio di partecipare alla gara in epigrafe, privo di regolare tesseramento per la società Forza e Coraggio Asd. Nel reclamo, la società FORZA E CORAGGIO ASD afferma di aver caricato, nel portale FIGC, la richiesta di tesseramento del giocatore Rogers Liam Alessio in data 12.09.2022, ma, allo stesso tempo lamenta di non aver potuto sapere al tempo della gara, che il giocatore fosse già tesserato per la Five To Seven, dal momento che solo in data 26.09.2022, sulla scheda della pratica, veniva annotato che il calciatore risultava già tesserato per la stagione. Sostiene, inoltre, la società che se il tesseramento fosse stato errato non avrebbe potuto inserire il nome del giocatore nella distinta della gara. La reclamante chiede quindi la revoca della decisione del G.S., con conseguente omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo, terminata con la vittoria dell’ASD FORZA E CORAGGIO. La Corte Sportiva d’Appello, fissata udienza per il 27.10.2022, ritualmente notificata senza che nessuno sia comparso, osserva quanto segue. L’art. 49 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. esige che il reclamo sia inoltrato, con le medesime modalità con cui è disposto che sia inviato alla Corte Sportiva d’Appello, alla “controparte”, intendendosi con questo termine la Società avversaria, che evidentemente versa nella posizione di contraddittore necessario, il cui diritto ad interloquire in ordine al risultato della gara che la vede coinvolta deve essere tutelato. Analoga previsione è contemplata nell’art. 76 comma 3 del predetto Codice di Giustizia. Con decisione 15.12.2020 la Corte Sportiva d’Appello Nazionale F.I.G.C. -richiamando peraltro in motivazione le precedenti conformi decisioni CSA FIGC 22.1.2018 e Corte di Giustizia Federale 9.6.2010- ha confermato la lettura ermeneutica delle anzidette norme, che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del reclamo laddove la reclamante non abbia correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della sua controparte. L’esame degli atti consente di verificare che la Società reclamante ha del tutto omesso la formalità di comunicazione del proprio reclamo alla controparte, per ciò solo dovendosi dunque dichiarare inammissibile il reclamo. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA inammissibile il reclamo ex artt. 49 co. 4 e 76 co. 3 C.G.S. e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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