C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. LORETO USD – Camp. Juniores Provinciale – Girone A – GARA del 08.10.2022 tra A.S.D. ACCADEMIA SPORTIMAGNA – A.S.D. LORETO USD C.U. n. 11 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 13.10.2022

Reclamo della società A.S.D. LORETO USD – Camp. Juniores Provinciale – Girone A - GARA del 08.10.2022 tra A.S.D. ACCADEMIA SPORTIMAGNA – A.S.D. LORETO USD C.U. n. 11 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 13.10.2022 La società A.S.D. LORETO USD ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica fino al 13 dicembre 2022 del proprio allenatore Giovanni Sgobba, in quanto al termine della gara, protestava nei confronti dell’arbitro trattenendolo per un braccio, senza provocargli dolore, e continuava a chiedere spiegazioni urlando. La reclamante, invece, evidenzia che al 90’ di gioco un giocatore avversario si avvicinava al giocatore n. 6 della LORETO spingendolo; a quel punto il calciatore n. 6 usciva di scena e non reagiva, mentre il compagno n. 7 della LORETO accettava la provocazione del calciatore avversario e reagiva. Ci sono stati momenti concitati tra i calciatori ed il mister avversario bloccava il numero 7 della LORETO al fine di evitare delle colluttazioni. E solo a quel punto sarebbe intervenuto l’allenatore Giovanni Sgobba al fine di calmare gli animi. L’Arbitro avrebbe quindi mostrato il cartellino rosso sia al calciatore n. 7 della LORETO e sia all’allenatore Giovanni Sgobba. L’allenatore Sgobba allora avrebbe solo chiesto delle spiegazioni toccando il direttore di gara senza procurargli dolore. La società A.S.D. LORETO USD chiede pertanto un riesame della sanzione comminata in quanto ritenuta eccessivamente gravosa rispetto ai fatti realmente accaduti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS , OSSERVA ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Il referto del direttore di gara è chiaro nel descrivere il comportamento tenuto dall’allenatore Giovanni Sgobba, il quale dopo l’espulsione di un suo calciatore, si avvicinava all’arbitro urlandogli: “come ti permetti di espellere il mio giocatore”. Inoltre tratteneva l’arbitro per un braccio, senza provocargli dolore, e continuava ad urlare chiedendo spiegazioni. Pertanto, vista la trattenuta per il braccio ed il comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, la squalifica sino al 13.12.2022, comminata dal G.S., al tecnico Giovanni Sgobba, deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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