C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD GALBIATE 1974 – Camp. Juniores Provinciali – Girone A – GARA del 08.10.2022 – POL. MANDELLO – ASD GALBIATE 1974 C.U. n. 14 della Delegazione Proivinciale di Lecco datato 13.10.2022

Reclamo della società ASD GALBIATE 1974 – Camp. Juniores Provinciali – Girone A - GARA del 08.10.2022 – POL. MANDELLO – ASD GALBIATE 1974 C.U. n. 14 della Delegazione Proivinciale di Lecco datato 13.10.2022 La società GALBIATE 1974 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Lombardia, delegazione provinciale di Lecco, che ha comminato al calciatore LOZZA ANDREA, tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare per aver sputato nella direzione di un calciatore avversario, con la volontà di colpirlo ma senza riuscirvi. Nel proprio reclamo, la società Galbiate 1974 sostiene che i fatti accaduti differiscono dalla versione riportata nel referto arbitrale dal Direttore di gara. In sintesi, la società afferma che, attorno al 30’ del secondo tempo, un calciatore del Mandello si scagliava contro il LOZZA, colpendolo violentemente con un colpo, scaraventandolo a terra. Tale gesto procurava al Lozza la rottura del labro superiore, con perdita di sangue sia dal labbro che dal naso. Dopo lo scontro, il Lozza, scosso dall’episodio, si avviava verso bordo campo dove veniva aggredito verbalmente dal calciatore del Mandello, nel frattempo espulso. A quel punto il Lozza, con la bocca “piena di sangue”, sputava in maniera istintiva nella direzione dell’avversario, ma a distanza di una decina di metri. Interveniva quindi il Direttore di gara, che sanzionava il calciatore solo a seguito delle proteste della squadra avversaria. Per tali ragioni, la reclamante chiede l’annullamento della squalifica comminata al proprio calciatore, Lozza Andrea, ovvero, in subordine, ne chiede la riduzione in via equitativa. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Dal referto arbitrale, che si ricorda rappresentare fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile la condotta volontaria e gravemente antisportiva posta in essere dal calciatore Lozza Andrea. Quanto riportato dal Direttore di gara non lascia infatti spazio a differenti interpretazioni volte ad escludere, ovvero attenuare, la sanzione comminata al giocatore dal Giudice Sportivo. D’altra parte, il reclamo della società Galbiate 1974 non apporta alcun elemento probatorio concreto volto a contraddire il contenuto del referto arbitrale: la ricostruzione riportate nel reclamo è da considerarsi una rappresentazione soggettiva dei fatti, priva di qualsiasi riscontro probatorio, insufficiente a confutare il referto dell’arbitro. Per le ragioni esposte, questa Corte non può che valutare la condotta del tesserato secondo quanto risultante dal referto arbitrale acquisito e visto l’art. 39 del C.G.S. ritiene congrua la sanzione inflitta. La decisione del G.S. deve, pertanto, essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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