C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. VICTOR RHO – Camp. Seconda Cat. – Gir. P GARA del 16.10.2022 – SSDARL LEONE XIII SPORT – A.S.D. VICTOR RHO C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Milano – datato 20.10.2022

Reclamo della società A.S.D. VICTOR RHO – Camp. Seconda Cat. - Gir. P GARA del 16.10.2022 – SSDARL LEONE XIII SPORT – A.S.D. VICTOR RHO C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Milano – datato 20.10.2022 La società A.S.D. VICTOR RHO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Milano che ha comminato la squalifica per quattro gare effettive al proprio calciatore Costantin Adi Giuseppe, espulso durante la gara per insulti e proteste nei confronti del Direttore di Gara, nei cui confronti avrebbe continuato a protestare con frasi minacciose trattenendosi in prossimità del terreno di gioco. Nel proprio reclamo la Società A.S.D. Victor Rho contesta la ricostruzione dei fatti come riportata dall’Arbitro nel rapporto di gara, evidenziando in primo luogo come il calciatore non sarebbe stato sanzionato con provvedimento disciplinare di espulsione diretta, bensì per essere incorso in una seconda ammonizione durante la gara; e comunque contestando che il proprio tesserato abbia in qualche modo indirizzato minacce nei confronti dell’Arbitro, essendosi limitato a trattenersi, dopo l’espulsione, in prossimità degli spogliatoi “senza proferire parola”. Aggiunge anzi la reclamante che proprio il mancato immediato ingresso del calciatore espulso all’interno dello spogliatoio avrebbe indotto l’Arbitro ad interrompere temporaneamente la gara, che riprendeva regolarmente solo dopo che il giocatore ebbe a fare ingresso, ordinatamente e senza protestare, all’interno del locale spogliatoio. Con successiva memoria depositata nel termine previsto dall’art. 77 CGS la Società reclamante ribadisce sostanzialmente le medesime argomentazioni esposte nell’originario reclamo. Chiede quindi, non contestando la circostanza dell’avvenuta espulsione del calciatore -e ciò benché non fosse stata riportata dall’Arbitro nel “rapportino” scambiato con le Società al termine della gara che la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Costantin sia ridotta, in ragione della negazione delle espressioni ingiuriose e minacciose rivolte alla persona del Direttore di Gara. Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni nonché la successiva sopra richiamata memoria, questa Corte OSSERVA Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emergono in modo chiaro ed inconfutabile le condotte mantenute dal tesserato della Società A.S.D. Victor Rho che hanno determinato il Giudice Sportivo ad adottare la sanzione oggetto di reclamo. Orbene, in disparte al valore di prova privilegiata del referto arbitrale, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto, se non una negazione delle condotte ingiuriose e minacciose; ciò quindi, con ogni conseguenza procedimentale in ordine alla conclusione demandata al giudizio di questa Corte, che da una parte si trova a valutare un documento ufficiale e dall’altra parte deve constatare come la negazione di quanto oggetto di referto si limiti ad essere autoreferenziale. Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento. Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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