C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/11/2022 – Delibera – Reclamo della società S.S.D. PRO LISSONE CALCIO – Camp. Giovanissimi U15 – Girone C GARA del 08.10.2022 tra S.S.D. C.O.S.O.V. – S.S.D. PRO LISSONE CALCIO C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Monza datato 13.10.2022

Reclamo della società S.S.D. PRO LISSONE CALCIO – Camp. Giovanissimi U15 - Girone C GARA del 08.10.2022 tra S.S.D. C.O.S.O.V. – S.S.D. PRO LISSONE CALCIO C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Monza datato 13.10.2022 La società S.S.D. PRO LISSONE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica fino al 31 giugno 2023 al proprio calciatore Parada Viera Anderson per ripetute frasi discriminatorie e razziste nei confronti di un avversario e per ripetuti atti di violenza nei confronti dello stesso e l’inibizione sino all’11 dicembre 2022 al proprio dirigente Spanò Ciro per incomprensione dei propri doveri di dirigente e per non essere intervenuto in alcun modo a sedare il parapiglia scoppiato tra i giocatori in campo. La società S.S.D. PRO LISSONE CALCIO nel proprio reclamo fa presente come il proprio calciatore, Parada Viera Anderson, abbia senz’altro avuto un alterco con il calciatore avversario, sfociato per altro nell’adozione di reciproche condotte di natura violenta, ma che non abbia mai proferito alcuna frase discriminatoria o razzista nei suoi confronti. Nell’evidenziare il carattere educativo delle sanzioni, la Reclamante chiedeva la riduzione della squalifica nel minimo previsto dall’art. 28 CGS. Per quanto invece riguarda l’inibizione comminata a Spanò Ciro, la società reclamante sostiene che il proprio dirigente non è intervenuto a sedare il parapiglia in campo, in quanto lo stesso dirigente non avrebbe potuto precipitarsi sul terreno di giuoco, senza il favore dell’arbitro, pena l’espulsione immediata con il cartellino rosso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA ai sensi dell’art. 61, co. 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Dal referto e dal supplemento di rapporto del direttore di gara appare, senza dubbio alcuno, che il calciatore Parada Viera Anderson abbia proferito gravissime ed inqualificabili frasi discriminatorie e razziste e che si sia reso protagonista di atti di violenza da parte di un calciatore avversario, sebbene come reazione al comportamento violento di quest’ultimo. È però altrettanto chiaro ed evidente che l’aver proferito espressioni di carattere razzista è un comportamento spregevole e non tollerabile, specie se l’insulto non si limita alla mera offesa ma viene articolato in un’ampia frase circostanziata e contenente più manifestazioni di carattere discriminatorio in ragione della razza. Le ripetute offese discriminatorie proferite, per altro, giustificherebbero astrattamente un incremento della durata della squalifica comminata. Tuttavia, in ragione specialmente della giovane età del tesserato, questa Corte ritiene di non incidere ulteriormente sull’entità della sanzione. Posto quanto sopra, il Giudice Sportivo ha trascurato di comminare la sanzione prevista dall’art. 9 comma 1 lettera g), richiamata espressamente dall’art. 9 comma 2 dell’art. 28 del CGS. Quest’ultima disposizione impone al Giudice Sportivo di sanzionare il calciatore che commette una violazione consistente nell’adozione di un comportamento di carattere discriminatorio “con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g)”. L’utilizzo della congiunzione “e” tra le due diverse specie di sanzioni, è indicativo della volontà del legislatore Federale di imporre al Giudice l’applicazione congiunta delle sanzioni indicate nel secondo comma dell’art. 28. Pertanto, considerato che a mente dell’art. 78 comma 2, la Corte Sportiva d’appello ha “la possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti” ed in considerazione della parziale applicazione dell’art. 28 comma 2 CGS da parte del GS, questa Corte ritiene di riformare in tal senso la delibera di quest’ultimo e di comminare al tesserato la sanzione del “divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA”. Per quanto riguarda l’inibizione del dirigente Spanò Ciro sino al 11 dicembre 2022, anch’essa deve essere integralmente confermata, in quanto la motivazione addotta nel reclamo non è assolutamente condivisibile. Il Dirigente accompagnatore avrebbe dovuto intervenire prontamente cercando di sedare la rissa e non doveva aspettare nessun nulla osta da parte del direttore di gara per entrare in campo. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIFORMA a) La decisione del GS pubblicata nel C.U. n. 13 del 13.10.2022 della Delegazione Provinciale di Monza e dispone di comminare al calciatore Parada Viera Anderson, in aggiunta alla squalifica fino al 31.06.2023, la sanzione del divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, per tutta la durata del periodo di squalifica. b) Rigetta nel resto. c) Dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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