C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/11/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD PLAY TO GIVE – Camp. 3a Categoria – Gir. B GARA del 16.10.2022 tra FCD CALCIO BONOLA – ASD PLAY TO GIVE C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Milano datato 20.10.2022

Reclamo della società ASD PLAY TO GIVE – Camp. 3a Categoria – Gir. B GARA del 16.10.2022 tra FCD CALCIO BONOLA – ASD PLAY TO GIVE C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Milano datato 20.10.2022 La società ASD PLAY TO GIVE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 della Delegazione Provinciale di Milano pubblicato in data 20.10.2022 mediante la quale il Giudice Sportivo ha deliberato la squalifica per 4 giornate di gara del calciatore Donadoni Moreno per aver gravemente e ripetutamente offeso il Direttore di Gara, per aver proferito nei suoi confronti una serie di gravi e ripetute minacce a seguito della notifica del provvedimento di espulsione e per aver ritardato l’uscita dal terreno di gioco dopo il provvedimento disciplinare. La reclamante non negava l’assunzione da parte del calciatore dei comportamenti sopra descritti e non forniva alcuna giustificazione – se non con riguardo alla “tensione agonistica” del momento. La Società, pur prendendo le distanze dalla condotta del proprio calciatore Donadoni Moreno, nei confronti del quale affermava di aver assunto dei provvedimenti disciplinari autonomamente, riteneva la squalifica di 4 giornate sproporzionata rispetto ai fatti occorsi e ne chiedeva la riduzione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA La condotta del calciatore Donadoni Moreno non viene in alcun modo negata e la Reclamante neppure ha ritenuto di entrare nel merito della gravità dei comportamenti a lui ascritti. Posto che il referto di gara è chiaro ed inequivoco circa le espressioni impiegate per offendere e minacciare il Direttore di Gara, connotate da un grado di elevata gravità, questa Corte ritiene corretta la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara adottata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello RIGETTA a) Il Reclamo. b) Dispone l’addebito della relativa tassa versata.
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