C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/11/2022 – Delibera – Reclamo della società UNIONE SPORTIVA ITALA A.S.D. – Camp. Giovanissimi Prov. Under 14 – Gir. B -GARA del 16.10.2022 – SAGNINO A.S.D. – U.S. ITALA A.S.D. C.U. n. 15 della Delegazione Provinciale di Como datato 20.10.2022

Reclamo della società UNIONE SPORTIVA ITALA A.S.D. – Camp. Giovanissimi Prov. Under 14 – Gir. B -GARA del 16.10.2022 – SAGNINO A.S.D. – U.S. ITALA A.S.D. C.U. n. 15 della Delegazione Provinciale di Como datato 20.10.2022 La società U.S. ITALA A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso la Lega Nazionale Dilettanti Lombardia Delegazione Provinciale di Como, in merito alla squalifica di n. tre gare effettive del calciatore Makroz Omar, per avere quest’ultimo “colpito un avversario con un calcio a giuoco fermo e per aver rallentato volontariamente dopo la notifica dell’espulsione”. Nel proprio reclamo la U.S. Itala afferma che il gesto del proprio calciatore sia certamente deplorevole ma conseguente ad una serie di provocazioni pervenutegli nel corso della gara. Inoltre afferma che il Makroz Omar non ha rallentato l’uscita dal campo dopo la notifica dell’espulsione. Ritenendo le n. tre giornate eccessive, la reclamante chiede la riduzione della squalifica del proprio calciatore in misura equa alla gravità dei fatti. Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte OSSERVA Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile, anche perché riconosciuto dalla medesima reclamante, che il calciatore Makroz Omar, al minuto 17 del secondo tempo di gara, abbia, a gioco fermo, colpito un avversario con un calcio, poi, in seguito alla notifica del provvedimento di espulsione, abbia rallentato volontariamente l’uscita dal campo. Orbene, in disparte al valore di prova privilegiata del referto arbitrale, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto, con ogni conseguenza procedimentale in ordine alla conclusione demandata al giudizio di questa Corte. Conclusivamente il reclamo non può trovare accoglimento. In considerazione di quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it