C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/11/2022 – Delibera – Reclamo della società G.S. MONTANASO A.S.D. – Camp. Prima Categoria – Gir. H GARA del 16.10.2022 – G.S. MONTANASO A.S.D. – REAL MELEGNANO 1928 C.U. n. 31 del C.R.L. – datato 20.10.2022

Reclamo della società G.S. MONTANASO A.S.D. – Camp. Prima Categoria – Gir. H GARA del 16.10.2022 – G.S. MONTANASO A.S.D. – REAL MELEGNANO 1928 C.U. n. 31 del C.R.L. – datato 20.10.2022 La società G.S. MONTANASO A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il C.R.L., in merito alla squalifica di n. tre gare effettive del calciatore Quazzoli Carlo, per avere quest’ultimo, a seguito della notifica di espulsione per doppia ammonizione, avvicinato l’arbitro con fare minaccioso, tanto da essere fermato ed allontanato dai propri compagni di squadra. Lo stesso calciatore poi, a seguito dell’allontanamento dal campo, si sarebbe posizionato dietro la recinzione minacciando pesantemente e ripetutamente il direttore di gara. Nel proprio reclamo la G.S. Montanaso A.s.d. afferma che la seconda ammonizione (con conseguente espulsione) sarebbe da addebitare ad un’errata interpretazione dell’arbitro, il quale avrebbe ritenuto irrispettoso il modo in cui il Quazzoli avrebbe urlato al medesimo direttore di gara la richiesta di “cambio” – già richiesta dalla panchina della reclamante ripetutamente e non percepita dal direttore di gara. Secondo la ricostruzione della reclamante, ne seguiva il tentativo del Quazzoli di avvicinarsi all’arbitro per chiarire la propria condotta e nel frattempo il capitano della G.S. Montanaso A.s.d. avrebbe ritenuto opportuno intervenire per allontanare il Quazzoli ed evitare che l’arbitro interpretasse l’avvicinamento del calciatore come minaccia. Afferma poi la reclamante che corrisponde al vero che il calciatore si sia posizionato dietro la porta, ma nega che lo stesso abbia proferito urla e minacce all’arbitro. La reclamante produce altresì una dichiarazione del Quazzoli stesso che ribadisce quanto contenuto nel reclamo La reclamante chiede, quindi, la riforma della decisione impugnata e, conseguentemente, la riduzione della squalifica al calciatore Quazzoli Carlo in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti in esame. Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte OSSERVA Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile che il calciatore Quazzoli Carlo, al minuto 40 del secondo tempo di gara e dopo la notifica del provvedimento disciplinare, si sia avvicinato al volto del direttore di gara con fare minaccioso, tanto da imporre all’arbitro medesimo di tenerlo a distanza aiutato dai compagni di squadra del calciatore sanzionato. Il Quazzoli, una volta allontanato dal terreno di gioco (sempre con l’aiuto dei propri compagni di squadra), si posizionava dietro la recinzione posteriore alla porta e minacciava il direttore di gara con frasi quali: “coglione io ti ammazzo”, “tu non hai capito che da qua non esci vivo”, “io ti aspetto qui non me ne vado”, “ti ammazzo di botte”, “non hai capito che ti sei messo nei casini”, reiterando tali minacce per diversi minuti. Orbene, in disparte al valore di prova privilegiata del referto arbitrale, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto, con ogni conseguenza procedimentale in ordine alla conclusione demandata al giudizio di questa Corte. Conclusivamente il reclamo non può trovare accoglimento. In considerazione di quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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