C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 10/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. ATLETICO DOR – Camp. Promozione Femminile – Gir. B GARA del 16.10.2022 – A.S.D. ATLETICO DOR – FEMMINILE VILLA VALLE C.U. n. 31 del C.R.L. – datato 20.10.2022

Reclamo della società A.S.D. ATLETICO DOR – Camp. Promozione Femminile – Gir. B GARA del 16.10.2022 – A.S.D. ATLETICO DOR – FEMMINILE VILLA VALLE C.U. n. 31 del C.R.L. – datato 20.10.2022 La società A.S.D. ATLETICO DOR ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso il C.R.L., in merito alla squalifica di n. quattro gare effettive della calciatrice Gallesi Alessia, per avere quest’ultima, con atteggiamento minaccioso avvicinato l’arbitro ed entrando in contatto con quest’ultimo spalla a spalla (ex art. 30, comma 1, lett. b del C.G.S.). Nel proprio reclamo la A.S.D. Atletico Dor afferma che la Gallesi, durante un’azione di gioco, entrava in contatto spalla a spalla con un’avversaria. A seguito di ciò il direttore di gara decretava una punizione a favore della Femminile Villa Valle. Per tale motivo la Gallesi calciava il pallone lontano dalla zona di gioco sanzionato e subiva un’ammonizione. La Gallesi poi veniva espulsa a seguito delle sopraggiunte proteste verbali. La reclamante afferma che la propria calciatrice non veniva mai in contatto con l’arbitro e chiede che l’annullamento della squalifica comminata alla Gallesi Asia, ovvero la riforma della decisione impugnata e quindi la riduzione della squalifica medesima in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte OSSERVA Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile, che la calciatrice Gallesi Asia abbia, al minuto 47 del secondo tempo di gara, visibilmente alterata dal precedente provvedimento di ammonizione, si avvicinava all’arbitro venendo in contatto col medesimo, spalla contro spalla e con fare provocatorio non violento, ma con chiaro intento di sfida. Richiesti chiarimenti al direttore di gara, lo stesso ribadiva che “come indicato nel referto, la calciatrice dell’Atletico Dor, Gallesi Asia, alterata da un’ammonizione da lei ritenuta ingiusta, si avvicinava protestando, venendo in contatto con me spalla contro spalla, in maniera non violenta e senza alcuna ulteriore conseguenza”. Orbene, in disparte al valore di prova privilegiata del referto arbitrale, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto, con ogni conseguenza procedimentale in ordine alla conclusione demandata al giudizio di questa Corte. Conclusivamente il reclamo non può trovare accoglimento. In considerazione di quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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