C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CONCESIO CALCIO – Camp. Allievi Prov. U16 – GIR. B GARA del 8.10.2022 tra A.S.D. CONCESIO CALCIO – A.S.D. GUSSAGO CALCIO 1981 C.U. n. 16 della Delegazione di Brescia datato 27.10.2022
Reclamo della società A.S.D. CONCESIO CALCIO – Camp. Allievi Prov. U16 - GIR. B
GARA del 8.10.2022 tra A.S.D. CONCESIO CALCIO – A.S.D. GUSSAGO CALCIO 1981
C.U. n. 16 della Delegazione di Brescia datato 27.10.2022
La società A.S.D. CONCESIO CALCIO ha proposto reclamo in data 2.11.2022 avverso la decisione del G.S. di 1°Grado, che ha comminato la sanzione della sconfitta con il punteggio di 0 – 3, l’inibizione sino al 26.11.2022 del dirigente sig. Perrone Massimo e l’ammenda di € 40,00 nei confronti di A.S.D. CONCESIO CALCIO per avere fatto disputare la gara in intestazione sul proprio campo n. 2, anziché su quello ove era prevista la disputa, ossia il campo n. 1.
Eccepisce la reclamante che la società avversaria non avesse presentato preventiva riserva scritta all’Arbitro prima dell’inizio della gara, e che comunque il campo n. 2, ove l’incontro venne disputato, risulta regolarmente omologato e venne ritenuto conforme alle previsioni regolamentari da parte dell’Arbitro.
In conclusione, la reclamante chiede la revisione della decisione del Giudice Sportivo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
OSSERVA PRELIMINARMENTE:
che la società reclamante non ha presentato preannuncio di reclamo;
che in data 2.11.2022 la società depositava il proprio reclamo inviandolo all’indirizzo PEC istituzionale della Corte Sportiva d’Appello ed a quello della Società Gussago Calcio;
che a quest’ultima quindi -così come alla Corte Sportiva d’Appello- non è mai stato inoltrato il preannuncio di reclamo.
Con decisione del 30.11.2019 la Corte Sportiva d’Appello Nazionale F.I.G.C. – richiamando peraltro in motivazione precedenti conformi decisioni della Corte di Giustizia Federale- ha sancito il principio secondo cui “la norma di riferimento […..] non fissa alcun criterio di preclusione per l’esame del reclamo in caso di omessa comunicazione all’altra parte del semplice preannuncio. In questa materia non può che valere il tradizionale criterio processualistico della tipicità delle sanzioni. Nell’ipotesi infatti di mancanza di preannuncio di reclamo, non si rinviene alcun riferimento all’interno dell’attuale codice che preveda quale sanzione specifica l’inammissibilità del reclamo stesso se proposto nei termini. Riprendendo le statuizioni di questo importante precedente «non può revocarsi in dubbio che l’unico atto concretamente capace di compromettere la posizione della controparte e di esigere che su di esso questa appronti le proprie difese, è quella della proposizione del motivato reclamo, l’unico su cui il Giudice ha l’obbligo di provvedere. Lo stesso non può dirsi del preannuncio di reclamo”.
A dispetto della irregolare -ma non sanzionata di nullità- instaurazione del procedimento, il reclamo deve quindi essere valutato nel merito.
In disparte all’inammissibilità dell’impugnazione, ex art. 137 comma 2 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto concerne l’inibizione inflitta al Dirigente Sig. Massimo Perrone, il reclamo è infondato.
Come rammenta il Giudice Sportivo nella decisione impugnata, l’art. 19 comma 1 delle N.O.I.F. prevede l’obbligo per le società ospitanti di far disputare le gare sul campo dichiarato disponibile all’atto della loro iscrizione al campionato. Il successivo comma 4 prevede la possibilità che, nel solo ambito dilettantistico, la società possa essere autorizzata dagli Organismi competenti (LND, Comitati, ecc.) a far disputare la gara su impianto differente, e per i soli casi di situazioni eccezionali o di urgenza.
La condizione è quindi duplice: una preventiva autorizzazione e la situazione di eccezionalità integrante i “fondati motivi” previsti dalla norma; non è invece consentita la libera scelta della Società ospitante di utilizzare a proprio piacimento ora l’uno ora l’altro dei campi di gioco a propria disposizione.
Conclusivamente, il reclamo proposto dalla Società Concesio è infondato e la decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata.
Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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