C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CONCESIO CALCIO– Camp. Allievi Prov. U17 – Gir. B GARA del 15.10.2022 tra A.S.D. CONCESIO CALCIO – POL. COLLEBEATO C.U. n. 16 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 27.10.2022

Reclamo della società A.S.D. CONCESIO CALCIO– Camp. Allievi Prov. U17 – Gir. B GARA del 15.10.2022 tra A.S.D. CONCESIO CALCIO – POL. COLLEBEATO C.U. n. 16 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 27.10.2022 La società A.S.D. CONCESIO CALCIO ha proposto reclamo in data 2.11.2022 avverso la decisione del G.S. di 1°Grado, che ha comminato la sanzione della sconfitta con il punteggio di 0 – 3, l’inibizione del dirigente sig. Rocco Conidoni sino al 26.11.2022, l’ammenda di € 40,00 nei confronti di A.S.D. CONCESIO CALCIO e la squalifica per una ulteriore gara ufficiale per il calciatore Tommaso Bontempi, per avere la Società reclamante schierato in campo, in occasione della partita in epigrafe, il predetto calciatore nonostante che lo stesso risultasse squalificato per una giornata in quanto espulso durante la gara del giorno 8.10.2022. A sostegno del gravame, la reclamante rileva che il calciatore Tommaso Bontempi venne sì espulso nel corso della gara del 8.10.2022, ma mentre militava nella categoria Under 16, mentre la gara in cui venne schierato il giorno 15.10.2022 -oggetto delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo- era relativa al Campionato Under 17. Richiamando il disposto dell’art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva, considera quindi che il calciatore poteva essere schierato nella categoria Under 17, ed anzi in questo modo avrebbe scontato la squalifica in cui era incorso nella categoria Under 16. In conclusione chiede l’annullamento di tutte le sanzioni adottate. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, OSSERVA PRELIMINARMENTE: In disparte all’inammissibilità dell’impugnazione, ex art. 137 comma 2 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto concerne l’inibizione inflitta al Dirigente Sig. Rocco Conidoni, il reclamo è infondato. Ai sensi dell’art. 21, comma 2 CGS “II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.” Ai sensi del successivo comma 7 poi, “fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6 ……”. E’ proprio la deroga al comma 2 della norma in esame, contenuta nel successivo comma 7, a non consentire di condividere l’interpretazione sostenuta dalla Società reclamante: nelle gare del Settore per l’attività giovanile e scolastica, l’utilizzo del calciatore squalificato non è consentito neppure nel caso in cui ciò avvenga in una categoria differente da quella in cui occorse la causa che diede luogo al provvedimento di squalifica. Benché l’interpretazione letterale della normativa non lasci spazio a dubbi, la conclusione cui si perviene è confortata da autorevoli precedenti. Il Collegio di Garanzia dello Sport nelle due decisioni n. 20 e n. 21 del 24.03.2020, evidenzia che, in tema di esecuzione delle sanzioni, è necessario operare il corretto bilanciamento tra due principi: il principio di effettività della sanzione e il principio dell’omogeneità delle competizioni. Sul punto, infatti, i Giudici del Collegio di Garanzia statuiscono che “i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato” (Decisione n. 21 del 24.03.2020). Sempre in virtù del principio di effettività della sanzione si richiama la decisione della Corte Sportiva d’Appello, Sez. Unite, C.U. n. 90/CSA, 12.02.2018, ai sensi della quale risulta, altresì, fondamentale non solo che la sanzione sia scontata, ma anche che la stessa non sia affidata al potere discrezionale della società di appartenenza. Afferma, infatti, la Corte Sportiva d’Appello, che la “ratio sottesa” ai commi 2 e 6 dell’art. 21 CGS, “si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione”. Orbene, anche alla luce di tali principi risultano evidenti le intenzioni del Legislatore Federale nel disciplinare casi come quello che ci occupa, vale a dire non vanificare l’effetto dei provvedimenti di squalifica comminati. Il Collegio di Garanzia dello Sport, in virtù della propria funzione nomofilattica, assicura di fatto tale principio, all’evidenza mal interpretato dall’odierna reclamante. E’ parere di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, infatti, che l’art. 21 CGS debba essere inteso e interpretato nel senso più rigoroso possibile, nel rispetto dei provvedimenti sanzionatori comminati. Pertanto il calciatore Tommaso Bontempi non poteva essere schierato nel corso della gara del 15.10.2022. Diversamente opinando, si arriverebbe all’effetto paradossale per cui il calciatore, espulso nella gara di Under 16 il giorno 8.10.22, sconterebbe la relativa squalifica giocando nella giornata successiva in Under 17, dove tra l’altro ebbe a collezionare un altro provvedimento di espulsione. Se la tesi sostenuta dalla reclamante fosse fondata, la settimana successiva potrebbe tornare ad essere impiegato in Under 16 e così scontare la seconda squalifica rimediata nella categoria superiore. E così via, potenzialmente all’infinito, con definitiva e inaccettabile compromissione del principio di effettività, e di afflittività della sanzione. Da quanto sopra conseguono l’infondatezza del reclamo e la conferma della decisione del G.S. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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