C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. REAL CINISELLO – Camp. Juniores Prov.Under 19 Gir. A GARA del 22.10.2022 – A.S.D. REAL CINISELLO – A.C.D. ALBIATESE C.U. n. 15 della Delegazione Provinciale di Monza datato 27.10.2022
Reclamo della società A.S.D. REAL CINISELLO – Camp. Juniores Prov.Under 19 Gir. A
GARA del 22.10.2022 – A.S.D. REAL CINISELLO – A.C.D. ALBIATESE
C.U. n. 15 della Delegazione Provinciale di Monza datato 27.10.2022
La società A.S.D. REAL CINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado, che ha comminato la sanzione della inibizione sino al 31.12.2022 al proprio Presidente Sig. Vito Cinquepalmi per avere mantenuto un comportamento gravemente ingiurioso nei confronti dell’Arbitro, con utilizzo anche di un tono minaccioso; nonché la sanzione dell’ammenda di € 60,00 alla Società Real Cinisello per avere consentito l’ingresso all’interno del recinto degli spogliatoi di persona non contrassegnata nelle distinte presentate al Direttore di Gara.
Nel proprio reclamo la Società fornisce una versione dei fatti solo parzialmente differente da quella rappresentata dall’Arbitro nel proprio rapporto di gara, adducendo che sia stato costui ad esigere, con fare arrogante, che la Società ospitante assumesse la custodia e la responsabilità dell’autovettura del Direttore di Gara.
Ma il diverbio, con riferimento al diniego di prendere in custodia l’auto dell’Arbitro non è negato neppure dalla reclamante. Così come non è negato il successivo, evidentemente alterato come è riconosciuto nello stesso reclamo, confronto con il Direttore di Gara a proposito della necessità o meno di ripassare la segnatura in alcune zone del terreno di gioco.
Si nega invece che persone non autorizzate abbiano fatto ingresso nel recinto riservato ove sono collocati gli spogliatoi.
La Società reclamante chiede quindi che entrambe le sanzioni vengano annullate.
Esaminati gli atti, il reclamo e le sue conclusioni, questa Corte
OSSERVA
Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile la condotta mantenuta dal Presidente della Società Cinisello Calcio, il quale, occorre precisarlo, in modo del tutto ingiustificato ebbe a rifiutarsi di prendere in consegna le chiavi dell’autovettura dell’Arbitro, assumendone la responsabilità della custodia.
Come questa stessa Corte Sportiva d’Appello del CRL ebbe a ribadire in passato (cfr. decisione 31.10.2018 in C.U. n. 24) è fuori discussione l’obbligo per la Società ospitante di ricevere in custodia la vettura dell’Arbitro; obbligo che rimonta almeno -se non anteriormente- alla Circolare della Lega Nazionale Dilettanti 12.11.2004 n. 12, secondo cui “gli arbitri e gli assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno: chiedere al dirigente responsabile della società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica della stato dell’autovettura; constatare con il responsabile della società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara; riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni”.
L’assunto della reclamante, ribadito anche in sede di gravame, secondo cui tale obbligo sussisterebbe solo per le categorie professionistiche, è del tutto destituito di fondamento, cosicché, lo si ribadisce, il diniego alla richiesta dell’Arbitro -che peraltro per lo stesso costituiva nulla più che l’adempimento di una disposizione ricevuta, non una estemporanea pretesa- si appalesa del tutto ingiustificato.
Quanto a quella riferita alla ritenuta necessità di evidenziare maggiormente la segnatura del terreno di gioco, mette conto rammentare che a norma del paragrafo 2 n. 1 delle Decisioni Ufficiali FIGC integranti la Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, il giudizio insindacabile sulla regolarità del terreno di gioco compete in maniera esclusiva all’Arbitro.
Cosicché, ancora una volta, il rifiuto opposto dal Presidente Sig. Vito Cinquepalmi alla richiesta del Direttore di Gara non può trovare giustificazione.
Ciò premesso, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo è conseguenza non già dei predetti ingiustificati rifiuti, quanto dei toni, epiteti, atteggiamenti, utilizzati dal Presidente Sig. Vito Cinquepalmi in occasione delle -legittime- richieste dell’Arbitro.
Sotto questo profilo -peraltro nemmeno è mai negato da parte della reclamante che i toni si fecero accesi- costituisce piena prova il contenuto del rapporto dell’Arbitro, avverso il quale non è stato apportato alcun elemento concreto se non autoreferenziali dichiarazioni.
Per ciò che concerne l’accesso di persona non contrassegnata nella distinta all’interno del recinto degli spogliatoi, è la stessa reclamante ad attestare che la persona che vi fece accesso era proprio il Presidente Sig. Vito Cinquepalmi (tra l’altro firmatario dello stesso reclamo), che, com’è agevole constatare, non figura tra i nominativi presenti nella distinta consegnata all’Arbitro.
Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento.
Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.
Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
RIGETTA
Il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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