C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. ZANCONTI 2022, Campionato 3^ categoria – Gir. D GARA del 16.10.2022 tra U.S. MARIANO CALCIO – A.S.D. ZANCONTI C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 27.10.2022
Reclamo della società A.S.D. ZANCONTI 2022, Campionato 3^ categoria - Gir. D
GARA del 16.10.2022 tra U.S. MARIANO CALCIO - A.S.D. ZANCONTI
C.U. n. 13 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 27.10.2022
La società A.S.D. ZANCONTI 2022 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.di 1°Grado, che ha comminato a carico della reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 per avere schierato in panchina undici calciatori anziché i nove consentiti dalla normativa vigente.
Nel proprio reclamo, la società A.S.D. ZANCONTI riferisce anzitutto che l’inserimento dei ventidue giocatori in distinta è stato frutto di un mero errore tecnico di compilazione on-line che non ha influito sul risultato acquisito sul campo con merito (vittoria di 3-0 della Zanconti), considerando anche che, nel corso della gara in epigrafe, la reclamante ha effettualo solo quattro sostituzioni a fronte delle cinque concesse dal regolamento.
Inoltre la A.S.D. Zanconti evidenzia che, ai sensi dell’art. 67 comma 4 CGS, la controparte U.S. Mariano non ha provveduto a formulare riserva scritta prima dell’inizio della gara, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto avanti al Giudice di prime cure.
Infine la reclamante richiama una decisione del CR Puglia che, in un caso analogo, avrebbe stabilito la ripetizione della gara in luogo della sanzione sportiva della perdita della gara.
In conclusione, la A.S.D. Zanconti chiede che la gara venga rigiocata.
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La controparte U.S. Mariano Calcio, ritualmente notiziata dell’impugnazione, ha depositato memoria difensiva a mezzo della quale, preliminarmente, solleva una eccezione di inammissibilità del reclamo legata al mancato rispetto, da parte della A.S.D. Zanconti, dei termini perentori per il deposito del reclamo (depositato in data 02.11.2022).
Nel merito, la resistente evidenzia che avere la possibilità di schierare effettivamente in panchina un numero maggiore di calciatori, soprattutto in una terza categoria, risulta un vantaggio tangibile.
Inoltre U.S. Mariano, tramite la produzione di fotografie, sottolinea che il numero di giocatori presenti nella panchina avversaria è effettivamente pari ad undici e pertanto tale errore non è solo formale (ossia riferito alla compilazione della distinta) ma bensì effettivo.
Infine la resistente, osservando che la decisione del CR Puglia richiamata dalla ASD Zanconti si riferisce ad una fattispecie differente rispetto al caso di specie, chiede la conferma della sanzione sportiva comminata dal G.S.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS,
OSSERVA PRELIMINARMENTE
che l’eccezione di inammissibilità del reclamo ex art. 76 comma 3 del CGS formulata dalla resistente è priva di pregio in quanto il reclamo risulta proposto ritualmente ed entro i termini.
Infatti l’art. 52 comma 4 del CGS stabilisce che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo: nei fatti, la A.S.D. Zanconti ha depositato il proprio reclamo in data 02.11.2022 avverso una decisione pubblicata in data 27.10.2022 e pertanto, coincidendo il giorno di scadenza ex art. 76 comma 3 del CGS (ovvero il quinto giorno) con la festività nazionale del 1° novembre, il termine risulta prorogato di diritto al 02 novembre 2022.
Parimenti infondata è la deduzione preliminare della A.S.D. Zanconti in merito ad un’asserita violazione, da parte della resistente, dell’art.67 comma 4 del CGS in quanto, come correttamente evidenziato anche dal Giudice di prime cure, la norma in discussione si riferisce esclusivamente alle contestazioni tassativamente indicate dall’art. 65 comma 1 lett. c), fattispecie di natura diversa rispetto a quella in esame.
OSSERVA NEL MERITO
risulta pacifico che la reclamante, in relazione alla gara del 16.10.2022 tra U.S. MARIANO CALCIO - A.S.D. ZANCONTI abbia effettivamente inserito in distinta e schierato in panchina undici calciatori in luogo dei nove massimi consentiti dal disposto di cui al C.U. F.I.G.C. n.295/A del 30.06.2022.
Rilevata ed accertata la violazione della norma sopra indicata, merita invece una disamina più approfondita la questione relativa al trattamento sanzionatorio applicabile per la fattispecie concreta, non essendo condivisibile l’applicazione della sanzione della perdita della gara.
In particolare, le sanzioni previste dal C.G.S. inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall’art. 10 del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata.
Il solco tracciato dalla norma appena richiamata, come evidenziato dalla prima sezione del Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n°19/2018 (pubblicata il 10.04.2018) “non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni (…omissis…)… ed ecco il perché, nell’approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative...”
Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista.
Sulla scorta di tale ragionamento il Collegio di Garanzia dello Sport, pronunciandosi, tra l’altro, per una fattispecie coincidente con quella oggi in esame, rileva che non è possibile sostituirsi al legislatore sportivo, creando di fatto e per via giustiziale un precetto imperativo come quello della perdita della gara per un’ipotesi non espressamente prevista dal Codice.
A conforto di quanto appena esposto, avendo il G.S. comminato la sanzione sportiva della perdita della gara ex art. 10 comma 1 e 6 del C.G.S. (poiché A.S.D. Zanconti avrebbe fatto “partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.”) si rileva che “l’avere titolo a partecipare ad una gara significa essere in regola col tesseramento e non avere squalifiche o altri procedimenti in corso. La mera “aggiunta” in un elenco non priva il calciatore del suo titolo a partecipare ad una gara, anche perché la circostanza che i calciatori aggiunti in coda alla lista siano stati poi impiegati non è di per sè sola idonea ad inficiare la gara stessa, atteso che, in assenza di norma e di prova contraria, i medesimi calciatori aggiunti in coda avrebbero potuto essere inseriti ai numeri precedenti correggendo la lista e postponendo i numeri precedenti a quelli loro assegnati in coda” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n°19/2018).
Pertanto, ferma restando la regola del numero “chiuso” che deve essere inserito in distinta, l’aggiunta in esubero rispetto a quanto previsto, da un lato non qualifica l’atleta come privo di “titolo” e, dall’altro, non sconta la sanzione della perdita della gara.
Tuttavia, non potendosi assecondare una logica della impunità per una lacuna normativa o per un errore giustiziale, questa Corte, considerata la vittoria acquisita sul campo dalla reclamante in una gara da considerarsi comunque irregolare, in ossequio alle indicazioni fornite dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione sopra richiamata, ritiene che per il caso di specie sia congruo ordinare la ripetizione della gara ex art. 10 comma 5 lett. c), come peraltro richiesto dalla A.S.D. Zanconti.
Tanto premesso e osservato questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
ACCOGLIE
Il reclamo e dispone la restituzione della tassa, se versata,
DICHIARA
L’irregolarità della gara del 16.10.2022 tra U.S. MARIANO CALCIO - A.S.D. ZANCONTI
ORDINA
la ripetizione della gara tra U.S. MARIANO CALCIO - A.S.D. ZANCONTI, Campionato 3^ categoria, Gir. D, Delegazione Provinciale di Bergamo.
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