C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.C.D. FROG MILANO – Camp. Allievi Regionali Under 17 – Gir. F GARA del 16.10.2022 tra A.C.D. FROG MILANO – MAGENTA C.U. n. 32 del CRL datato 27.10.2022

Reclamo della società A.C.D. FROG MILANO - Camp. Allievi Regionali Under 17 – Gir. F GARA del 16.10.2022 tra A.C.D. FROG MILANO – MAGENTA C.U. n. 32 del CRL datato 27.10.2022 La società A.C.D. FROG MILANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. do 1°Grado, riguardo la squalifica fino al 7.12.2022 a carico dell’allenatore DRAGONETTI Paolo, il quale al termine della gara seguiva con atteggiamento minaccioso il direttore di gara ed entrava indebitamente nel suo spogliatoio continuando con tale comportamento. Quando usciva dallo spogliatoio colpiva la porta con un pugno. Quando poi l’arbitro si accingeva a lasciare l’impianto sportivo lo seguiva sempre tenendo un comportamento irriguardoso. La società A.C.D. FROG MILANO, nel proprio reclamo, ha voluto sottolineare come il proprio allenatore durante lo svolgimento della gara ed a fine partita abbia chiesto con insistenza il perché dell’espulsione di un proprio calciatore, senza ottenere risposta. L’allenatore chiedeva poi il permesso di entrare nello spogliatoio, ed una volta ottenutolo, continuava a richiedere il perché dell’espulsione, motivazione che l’arbitro non dava. A questo punto il dirigente accompagnatore della FROG MILANO provvedeva ad accompagnare il proprio allenatore fuori dallo spogliatoio dell’arbitro. Una volta uscito il DRAGONETTI Paolo bussava con vigore alla porta dell’arbitro, e pur riconoscendo la reclamante che il proprio tecnico stava sbagliando, vuole mettere in evidenza che non vi era nessun intendimento violento. Quando poi l’arbitro, terminata la doccia e pronto a lasciare il terreno di giuoco incontrava nuovamente il MISTER, essendo lo spogliatoio del direttore di gara molto vicino allo spogliatoio della FROG MILANO, quest’ultimo riprendeva a chiedere a voce alta, ma non con termini offensivi e minacciosi il perché dell’espulsione del suo calciatore. Quindi la reclamante conferma parzialmente la versione del Direttore di gara, ma vuole evidenziare che il DRAGONETTI Paolo ha sì sbagliato a richiedere a voce alta le motivazioni dell’espulsione del proprio tesserato ma senza usare termini offensivi e senza minacce fisiche, chiedendo quindi una significativa riduzione della squalifica del proprio allenatore. Il reclamante chiedeva inoltre di poter essere ascoltato al dibattimento del reclamo. Il Presidente della A.C.D. FROG MILANO, il Signor BURIOL Daniele al dibattimento dell’udienza del 11.10.2022 si riportava integralmente al contenuto del reclamo ed in particolare insisteva con il dire: “………che l’allenatore non ha offeso né minacciato il direttore di gara ma si è unicamente limitato a chiedere spiegazioni sull’espulsione a carico di un proprio calciatore ripetendo più volte come un mantra la frase: dimmi perché lo hai espulso?”. Il Presidente BURIOL, in conclusione, insisteva con il chiedere una riduzione della sanzione comminata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva. OSSERVA Dal referto di gara e dai chiarimenti forniti dall’arbitro, da considerarsi fonti primarie e privilegiate di prova, emerge senza dubbio alcuno, che l’allenatore DRAGONETTI Paolo, dal momento dell’espulsione del proprio calciatore, fino alla fine della gara e nel dopopartita fino al momento dell’abbandono del Centro Sportivo da parte del Direttore di gara, abbia tenuto nei confronti di quest’ultimo un continuo atteggiamento fastidioso, irriguardoso ed anche minaccioso, pur senza mai scadere nella violenza. Tale atteggiamento viene di fatto confermato anche dal reclamo stesso della FROG MILANO la quale cerca solo di dare una interpretazione più benevola riguardo al comportamento ed alle parole usate dal proprio allenatore. Le continue e ripetute richieste di spiegazioni effettuate con un tono di voce alto e petulante e la condotta palesemente antisportiva tenuta, configurano per il caso di specie un comportamento minaccioso contrario al principio fondamentale della correttezza. Visto quanto precede, il reclamo risulta infondato in fatto ed in diritto e la squalifica dell’allenatore DRAGONETTI Paolo sino al 07.12.2022 comminata dal G.S. deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, RIGETTA Il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa, se versata.
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